Regolamento (UE) 2023/2615 della Commissione del 15 novembre 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 per i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio (2) fissa le possibilità di pesca per il 2023.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito relativo al nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), applicabile ai pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, si ritiene raggiunto per il 2023.

(3)È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento dello sforzo

Lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2023 all'Italia per il gruppo di stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM di cui all'allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia ed aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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