Regolamento Delegato (UE) 2023/2537 della Commissione del 15 settembre 2023 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2019/856 della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 8, diciannovesimo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2003/87/CE ampliando la gamma di progetti che il fondo per l’innovazione può sostenere, specificando le modalità di valutazione dei progetti che chiedono il sostegno del fondo per l’innovazione e rafforzando la governance del fondo stesso. La direttiva (UE) 2023/959 consente inoltre alla Commissione di concedere il sostegno del fondo per l’innovazione mediante procedure di gara competitive.

(2)La comunicazione della Commissione del 1 o febbraio 2023«Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» (3) indica che nell’autunno 2023 sarà indetta una prima procedura di gara competitiva per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile nell’ambito del fondo per l’innovazione, obiettivo ribadito dalla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 sulla Banca europea dell’idrogeno (4).

(3)Alla luce della modifica della direttiva 2003/87/CE e degli obiettivi esposti nelle suddette comunicazioni, è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (5).

(4)Il capo II del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione stabilisce le norme per la concessione di sovvenzioni nell’ambito del fondo per l’innovazione. Da quando è stato pubblicato il primo invito a presentare proposte, il 3 luglio 2020, tali norme si sono nel complesso dimostrate efficaci. Esse dovrebbero tuttavia essere modificate per garantirne l’allineamento alle nuove prescrizioni della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 e per migliorare l’efficienza e l’efficacia della procedura di concessione delle sovvenzioni sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni.

(5)La partecipazione agli inviti a presentare progetti su piccola scala è stata scarsa, in particolare perché tali progetti accedono più facilmente ai finanziamenti a livello nazionale, mentre gli inviti a presentare progetti su larga scala hanno registrato un’adesione superiore alle disponibilità. È pertanto opportuno modificare la definizione di progetti su piccola scala per includervi i progetti con una spesa complessiva in conto capitale non superiore a 20 000 000 EUR e introdurre una nuova categoria di progetti su media scala, così da risolvere le questioni legate tanto alla scarsità quanto all’eccesso di adesioni, consentire la selezione di progetti che rientrano nella stessa fascia di dimensioni e sostenere in tal modo i progetti di qualità più elevata a livello dell’UE, di tutte le dimensioni.

(6)A norma della direttiva 2003/87/CE le sovvenzioni che non sono concesse mediante una procedura di gara competitiva sono limitate al 60 % dei costi pertinenti del progetto. Nel calcolo dei costi pertinenti è opportuno distinguere tra le entrate economiche e i benefici operativi del progetto al fine di determinare il corretto valore dei costi pertinenti che possono essere finanziati. Dovrebbe inoltre essere possibile disporre, nella decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, che i costi pertinenti siano calcolati confrontando i costi stimati del progetto con uno scenario controfattuale di produzione convenzionale, in funzione della natura dell’invito e dell’esperienza passata.

(7)Per evitare la sovracompensazione dei progetti su piccola scala con entrate economiche significative, i costi pertinenti non dovrebbero più essere calcolati come spesa complessiva in conto capitale. È opportuno che a tutti i progetti si applichi lo stesso metodo di calcolo dei costi pertinenti, garantendo un trattamento equo e paritario dei richiedenti, anche alla luce dell’aumento del massimale di spesa complessiva in conto capitale per i progetti su piccola scala. Il metodo di calcolo dovrebbe inoltre adattarsi meglio alle specificità dei progetti che si basano su un livello elevato di consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto i costi operativi di tali progetti saranno presi in considerazione nel calcolo dei costi pertinenti.

(8)Alcuni progetti innovativi possono avere un impatto positivo sul clima che va oltre la semplice riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È questo il caso, ad esempio, dei progetti che riducono le emissioni di particolato carbonioso nel settore marittimo, che rappresentano il 75 % degli impatti climatici del trasporto marittimo in termini di emissioni diverse dal biossido di carbonio, come anche dei progetti nel settore dell’aviazione che riducono l’impatto climatico dei gas non a effetto serra, che è da due a quattro volte superiore rispetto all’impatto del biossido di carbonio. È pertanto opportuno modificare il criterio relativo al potenziale di riduzione dei gas a effetto serra in modo da includere nei criteri di valutazione dei progetti benefici climatici più ampi oltre alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(9)È opportuno ampliare anche il criterio relativo al potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità al fine di tenere conto del potenziale di un progetto proposto di affrontare molteplici impatti ambientali, nonché del suo contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità.

(10)È opportuno modificare il criterio dell’efficienza a livello dei costi per indicare in che modo il calcolo tiene conto di eventuali altre fonti di sostegno pubblico.

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