Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/239 della Commissione del 15 gennaio 2024 che rettifica e modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’utilizzo dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell’olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione (2). All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 sono state erroneamente omesse le misure transitorie relative alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti contenenti gli additivi in questione e destinati ad animali non da produzione alimentare. Inoltre, nel parere del 29 settembre 2021 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell’olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali, poiché di norma non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. L’Autorità ha inoltre chiarito che l’olio di arancio concentrato identificato come 2b143-f-ii nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 non è destinato a essere utilizzato per i cavalli, i conigli, i cani, i gatti, i pesci ornamentali e gli uccelli ornamentali. Tali specie non avrebbero pertanto dovuto essere incluse nella colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 per quanto riguarda gli additivi in questione. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 dovrebbe essere adeguato di conseguenza per tenere conto del fatto che l’autorizzazione degli additivi in questione si riferisce solo a determinate specie animali.

(2)L’utilizzo dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione (4). Nel parere del 23 giugno 2021 (5) l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali, poiché di norma non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. Inoltre è stata erroneamente omessa una voce riguardante le specie animali diverse da quelle menzionate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652. La colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 dovrebbe pertanto fare riferimento a tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali nonché uccelli ornamentali, anch’essi di norma non esposti ai sottoprodotti degli agrumi secondo le conclusioni dell’Autorità nel parere del 29 settembre 2021.

(3)L’utilizzo dell’olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell’olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell’olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione (6). Nel parere del 18 marzo 2021 (7) l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell’olio di limone estratto a freddo, della sua frazione residua e dell’olio di lime come additivi per mangimi destinati ad animali da compagnia e pesci ornamentali, poiché non sono di norma esposti ai sottoprodotti degli agrumi. I pesci ornamentali non avrebbero pertanto dovuto essere inclusi nella colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 per l’additivo identificato come 2b141-eo. Inoltre è stata erroneamente omessa una voce riguardante altre specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali nonché uccelli ornamentali, anch’essi di norma non esposti ai sottoprodotti degli agrumi secondo le conclusioni dell’Autorità nel parere del 29 settembre 2021, e tale voce dovrebbe pertanto essere inclusa nella colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 per gli additivi identificati come 2b139-eo, 2b139-rf e 2b141-eo. Infine è stata erroneamente omessa una voce riguardante «altre specie animali», che dovrebbe pertanto essere inclusa nella colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 per l’additivo identificato come 2b139-di.

(4)L’uso dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione (8). All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 sono state erroneamente omesse le misure transitorie relative alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti contenenti l’additivo in questione e destinati ad animali non da produzione alimentare. Inoltre è stata erroneamente omessa una voce riguardante «altre specie animali» nella colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320. Nel parere del 5 maggio 2021 (9) l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali, poiché normalmente non sono esposti ai sottoprodotti degli agrumi. Nel parere del 29 settembre 2021 l’Autorità ha concluso che anche gli uccelli ornamentali non sono di norma esposti ai sottoprodotti degli agrumi. È pertanto opportuno inserire nella colonna «Specie o categoria di animali» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 una voce riguardante altre specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 dovrebbe essere adeguato di conseguenza per tenere conto del fatto che l’autorizzazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo si riferisce a un elenco più ampio di specie animali.

(5)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320.

(6)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle rettifiche, è opportuno prevedere una proroga dei periodi transitori di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320 per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle prescrizioni derivanti da tali rettifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti di esecuzione.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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