Regolamento (UE) 2024/246 della Commissione del 16 gennaio 2024 recante modifica dell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Per le sostanze Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10 non sono stati fissati specifici livelli massimi di residui («LMR»). Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2314 della Commissione (2) ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1. Nel corso della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso (4) che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione sul rinnovo relativa a tale sostanza attiva (5) nel contesto della valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Pythium oligandrum ceppo M1 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenuto conto della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 come antiparassitario, della relazione sul rinnovo nonché dell’articolo 5 e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza attiva ed è pertanto opportuno iscrivere il Pythium oligandrum ceppo M1 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/216 della Commissione (6) ha approvato la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride ceppo AGR2. Nel corso della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha concluso (7) che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza attiva (8) nel contesto della valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Trichoderma atroviride ceppo AGR2 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenuto conto della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo AGR2 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell’articolo 5 e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza attiva ed è pertanto opportuno iscrivere il Trichoderma atroviride ceppo AGR2 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/199 della Commissione (9) ha approvato la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride ceppo AT10. Nel corso della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha concluso (10) che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza attiva (11) nel contesto della valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Trichoderma atroviride ceppo AT10 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenuto conto della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo AT10 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell’articolo 5 e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza attiva ed è pertanto opportuno iscrivere il Trichoderma atroviride ceppo AT10 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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