Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/738 della Commissione del 1o marzo 2024 che revoca l’accettazione dell’impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/87.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE

(1)Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2)Con la decisione 2008/899/CE (3) la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»). I produttori in questione erano: Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. (ora COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.); Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd.; TTCA Co., Ltd.; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (ora Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).

(3)Con la decisione 2012/501/UE (4) la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).

(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (5) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6) e ha riveduto le misure in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(5)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 (7) la Commissione ha esteso le misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 (8) la Commissione ha revocato gli impegni di altri due produttori esportatori cinesi, ossia Weifang Ensign Industry Co., Ltd («Weifang») e TTCA Co., Ltd («TTCA»), a causa di violazioni degli impegni.

(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 (9) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC, estese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malesia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).

(8)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 (10) la Commissione ha aggiunto il nuovo produttore esportatore Seven Star Lemon Ltd. («Seven Star») all’elenco delle società con aliquote individuali del dazio («riesame relativo a un nuovo esportatore»).

(9)I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato; alle importazioni di tutte le altre società si applica un’aliquota del dazio pari al 42,7 %.

2.CONDIZIONI DELL’IMPEGNO

2.1.Pilastri dell’impegno

(10)La Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi insieme alla «CCCMC». Data la violazione delle condizioni dell’impegno, la Commissione ha revocato l’accettazione per tre esportatori. Erano pertanto in vigore impegni per gli esportatori rimanenti, vale a dire:

—COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. («COFCO»),

—RZBC Co., Ltd, RZBC (Juxian) Co., Ltd., RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd («RZBC») e

—Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd («Guoxin Union»).

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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