Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/762 della Commissione del 1o marzo 2024 recante rettifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/415.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’uso dell’acido acetico, del diacetato di sodio, dell’acetato di calcio e del formiato di ammonio come additivi per mangimi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione (2) solo per determinate specie animali, mentre il titolo di tale regolamento di esecuzione fa erroneamente riferimento a un’autorizzazione per tutte le specie animali.

(2)Anche l’uso dell’acido lattico e del lattato di calcio come additivi per mangimi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415.

(3)Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 per quanto riguarda gli additivi acido lattico (identificato come «1a270») e lattato di calcio (identificato come «1a327»), nella colonna «Specie o categoria di animali», la categoria «ruminanti a rumine non funzionante» rientra nell’ambito di applicazione di «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante» mentre, secondo il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 novembre 2019 (3), non è stato possibile stabilire una dose sicura per i preruminanti. Gli additivi acido lattico e lattato di calcio non avrebbero pertanto dovuto essere autorizzati per l’uso per i ruminanti a rumine non funzionante.

(4)Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 per quanto riguarda l’additivo acetato di calcio (identificato come «1a263»), è stata erroneamente aggiunta una voce relativa al ferro nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi» sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva».

(5)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 è così rettificato:

1)il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione, dell’11 marzo 2022, relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali»;

2)nella quarta colonna dell’allegato denominata «Specie o categoria di animali», per quanto concerne la voce 1a270 relativa all’acido lattico e la voce 1a327 relativa al lattato di calcio, la categoria «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante» è sostituita da «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti»;

3)nella terza colonna dell’allegato denominata «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», per quanto concerne la voce 1a263 relativa all’acetato di calcio, il testo che compare sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva» è sostituito dal seguente:

«Acetato di calcio ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

N.CAS 62-54-4

Acqua ≤ 6 %

Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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