Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1104 della Commissione del 17 aprile 2024 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «regolatori dell’acidità».

(4)Nel parere del 23 marzo 2023 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di carne equina e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo non è irritante per la pelle o per gli occhi ma, data la natura proteica dell’agente attivo, dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. Non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’incorporazione di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 in prodotti derivati dall’avena (tasso di umidità del 55 % circa), prodotti derivati dalla radice di carota (umidità ≥ 90 %) e prodotti derivati dalla polpa di cocco (umidità ≥ 90 %) a una concentrazione minima di 8,0 × 1010 CFU/kg può ridurre il pH di tali mangimi. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)La valutazione del Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 dovrebbe tenere conto del fatto che i conigli sono considerati animali destinati alla produzione di alimenti conformemente all’articolo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (3). Nella 169 a riunione plenaria del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e le sostanze o i prodotti usati nei mangimi (4), il gruppo di esperti ha dichiarato che, poiché nel parere del 23 marzo 2023 l’Autorità aveva concluso che il Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 rientrava nell’approccio di presunzione qualificata di sicurezza (QPS), l’additivo è considerato sicuro per i consumatori di conigli alimentati con tale additivo.

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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