Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che modifica la direttiva 2014/59/UE e il Regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno modificato il quadro per il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities — «MREL») di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento («enti») stabiliti nell’Unione nonché a qualsiasi altra entità che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014 («entità»). Tali modifiche prevedevano che il MREL interno, ossia il MREL applicabile agli enti e alle entità che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ma non sono essi stessi entità soggette a risoluzione, potesse essere soddisfatto da tali enti ed entità utilizzando strumenti emessi a favore dell’entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistati, direttamente o indirettamente, mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

(2)Il quadro dell’Unione per il MREL è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che ha introdotto norme specifiche in materia di deduzione in caso di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL interno. Tale regolamento ha introdotto nella direttiva 2014/59/UE l’obbligo per la Commissione di riesaminare l’impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi bancari abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione è stata invitata a valutare se alle entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere consentito di soddisfare il MREL su base consolidata. Inoltre, alla Commissione è stato chiesto di valutare il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il MREL, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che tali entità siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza. Infine, la Commissione è stata invitata a valutare l’opportunità di limitare l’importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le nuove disposizioni dovrebbero pertanto rispettare i principi del mandato di riesame originario conferito alla Commissione dal Parlamento europeo e dal Consiglio per garantire la proporzionalità e le condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari.

(3)Dal riesame condotto dalla Commissione è emerso che sarebbe opportuno e proporzionato agli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di MREL interno consentire alle autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base consolidata per una gamma di entità più ampia rispetto a quella risultante dall’applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, dove tale gamma più ampia comprende enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione, ma che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione e che controllano altre filiazioni («entità intermedie») all’interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. Ciò riguarderebbe in particolare i gruppi bancari guidati da una società di partecipazione. In tali casi le entità intermedie centralizzano naturalmente le esposizioni infragruppo e incanalano le risorse ammissibili per il MREL interno precostituite dall’entità soggetta a risoluzione. A causa di tale struttura, tali entità intermedie potrebbero essere interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione vigenti. La Commissione ha inoltre concluso che il quadro per il MREL sarebbe reso più proporzionato adeguando le norme sulla gamma delle esposizioni che un’entità intermedia è tenuta a dedurre, se tali esposizioni sono verso un’entità soggetta a liquidazione che non è oggetto di una decisione che determina il MREL. In tali casi, non si prevede che i poteri di svalutazione e di conversione siano esercitati nei confronti di dette entità soggette a liquidazione. Per contro, le restanti entità del gruppo soggetto a risoluzione dovranno essere ricapitalizzate dall’entità soggetta a risoluzione in caso di difficoltà o dissesto. Le necessarie risorse ammissibili per il MREL dovrebbero pertanto essere presenti a tutti i livelli del gruppo soggetto a risoluzione e la loro disponibilità per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso il meccanismo di deduzione. Nel suo riesame la Commissione ha dunque concluso che le entità intermedie dovrebbero continuare a dedurre l’intero importo delle risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da altre entità non soggette a liquidazione nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

(4)Per il corretto funzionamento dei quadri di deduzione e consolidamento e per il calcolo del MREL per entità specifiche è essenziale avere chiarezza sulla nozione di entità soggetta a liquidazione. A tal fine, è opportuno stabilire una definizione di entità soggetta a liquidazione, incentrata sull’individuazione delle entità soggette a liquidazione nella fase di pianificazione della risoluzione. Pertanto, in sede di elaborazione dei piani di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero effettuare un’adeguata valutazione degli enti e delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014. Una parte centrale di tale valutazione consiste nel determinare se l’ente o l’entità svolge funzioni essenziali. Fatta salva la valutazione dell’importanza dell’ente o dell’entità a livello nazionale o regionale, è previsto anche lo svolgimento di un’analisi approfondita della rilevanza della potenziale entità soggetta a liquidazione all’interno di un gruppo soggetto a risoluzione. Un ente o un’entità che rappresenta una parte significativa dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria o del reddito operativo di un gruppo soggetto a risoluzione non dovrebbe, in linea di principio, essere identificato come entità soggetta a liquidazione.

(5)A norma dell’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti e le entità devono soddisfare il MREL interno su base individuale. Il soddisfacimento su base consolidata è consentito solo in due casi specifici: per le imprese madri nell’Unione che non sono entità soggette a risoluzione e che sono filiazioni di entità di paesi terzi e per le imprese madri di enti o entità cui è stata concessa una deroga al soddisfacimento del MREL interno. A norma dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se un’entità intermedia soddisfa il proprio MREL interno su base consolidata, tale entità non è tenuta a dedurre le risorse ammissibili per il MREL interno detenute di altre entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e incluse nel suo perimetro di consolidamento, in quanto il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata consegue un effetto analogo. Il riesame effettuato dalla Commissione ha dimostrato che anche alle entità intermedie di gruppi bancari guidati da una società di partecipazione dovrebbe essere consentito di soddisfare il MREL interno su base consolidata. In particolare, dovrebbe essere possibile soddisfare il MREL interno su base consolidata qualora l’applicazione delle deduzioni aumenterebbe il MREL interno in modo sproporzionato. Tale riesame ha inoltre dimostrato che, qualora un’entità intermedia sia soggetta a requisiti di fondi propri o a un requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata, il soddisfacimento del MREL interno su base individuale potrebbe comportare il rischio che le risorse ammissibili per il MREL interno precostituite a livello di entità intermedia non siano sufficienti a ripristinare il soddisfacimento del requisito di fondi propri consolidati applicabile dopo la svalutazione e la conversione di tali risorse.

A ciò si aggiunge che mancherebbe un dato fondamentale per il calcolo del MREL per l’ente interessato o l’entità interessata qualora il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale fosse fissato a un diverso livello di consolidamento, rendendo difficile il calcolo del requisito. Analogamente, il potere delle autorità di risoluzione di vietare, conformemente all’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE e all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 806/2014, talune distribuzioni al di sopra dell’ammontare massimo distribuibile connesso al MREL in relazione alla singola filiazione diventa difficile da esercitare se la metrica principale, ossia il requisito combinato di riserva di capitale, non è fissata sulla stessa base del MREL interno. Per tali motivi la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbe essere disponibile anche per altri tipi di strutture di gruppi bancari, ogniqualvolta l’entità intermedia sia soggetta a requisiti aggiuntivi di fondi propri solo su base consolidata. La possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata introdotta dalla presente direttiva è intesa a integrare le situazioni in cui ciò è già possibile a norma della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 e non sostituisce le pertinenti disposizioni di tali atti legislativi.

(6)Per garantire che la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata sia disponibile solo nei casi pertinenti e non comporti una carenza di risorse ammissibili per il MREL interno in tutto il gruppo soggetto a risoluzione, il potere di fissare il MREL interno su base consolidata per le entità intermedie dovrebbe essere un potere discrezionale dell’autorità di risoluzione ed essere soggetto a determinate condizioni. L’entità intermedia dovrebbe essere una filiazione diretta di un’entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione stabilita nello stesso Stato membro e appartenente allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. Tale entità soggetta a risoluzione non dovrebbe detenere direttamente filiazioni, diverse dall’entità intermedia, che sono enti o entità soggetti al MREL. In alternativa l’entità intermedia interessata dovrebbe soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi solo sulla base della sua situazione consolidata. In entrambi i casi il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata non dovrebbe tuttavia pregiudicare in modo sostanziale la credibilità e la fattibilità della strategia del gruppo soggetto a risoluzione, né l’applicazione da parte dell’autorità di risoluzione del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell’entità intermedia interessata o di altre entità nel suo gruppo soggetto a risoluzione. Una situazione in cui la fissazione del MREL interno su base consolidata pregiudicherebbe la possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione è quella in cui l’importo necessario per soddisfare tale MREL non sarebbe sufficiente a garantire il soddisfacimento dei requisiti di fondi propri applicabili dopo l’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione.

(7)A norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 12 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, le entità intermedie possono soddisfare il MREL interno consolidato utilizzando fondi propri e passività ammissibili. Per realizzare pienamente la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata, è necessario garantire che le passività ammissibili delle entità intermedie siano calcolate in modo analogo al calcolo dei fondi propri. I criteri di ammissibilità delle passività che possono essere utilizzate per soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbero pertanto tenere conto delle norme sul calcolo dei fondi propri consolidati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza con le norme vigenti sul MREL esterno, tale allineamento dovrebbe anche rispecchiare le norme vigenti di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e all’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il calcolo delle passività ammissibili che le entità soggette a risoluzione possono utilizzare per soddisfare il rispettivo MREL su base consolidata. In particolare è necessario assicurare che le passività ammissibili emesse dalle filiazioni dell’entità soggetta al MREL interno su base consolidata e detenute dall’entità soggetta a risoluzione, direttamente o indirettamente attraverso altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori dell’ambito del consolidamento, o da azionisti esistenti non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, siano computate ai fini dei fondi propri e delle passività ammissibili dell’entità soggetta al MREL interno su base consolidata.

(8)Nell’ambito del quadro attuale, per le entità destinate alla liquidazione, il MREL è fissato, nella maggior parte dei casi, all’importo necessario per l’assorbimento delle perdite, che corrisponde ai requisiti di fondi propri. In tali casi il MREL non comporta alcun requisito aggiuntivo direttamente connesso al quadro di risoluzione per l’entità soggetta a liquidazione. Ciò significa che un’entità soggetta a liquidazione può soddisfare pienamente il MREL soddisfacendo i requisiti di fondi propri e che una decisione specifica dell’autorità di risoluzione che determina il MREL non contribuisce in modo significativo alla possibilità di risoluzione di tale entità. Una tale decisione comporta molti obblighi procedurali per l’autorità di risoluzione e per l’entità soggetta a liquidazione senza che vi sia alcun beneficio corrispondente in termini di miglioramento della possibilità di risoluzione. Per tale motivo le autorità di risoluzione non dovrebbero determinare il MREL per le entità soggette a liquidazione. Il quadro per il MREL dovrebbe essere applicato sulla base di criteri atti a garantire che un’entità sia considerata un’entità soggetta a liquidazione in modo coerente in tutta l’Unione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto garantire che le nuove disposizioni concernenti le entità soggette a liquidazione siano applicate in modo coerente alle entità che fanno parte di un gruppo transfrontaliero, in particolare se il gruppo comprende entità situate all’interno e all’esterno dell’unione bancaria.

(9)Nell’elaborare i piani di risoluzione e nel valutare la possibilità di risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione, le autorità di risoluzione possono ritenere che un ente filiazione o un’entità sia considerata un’entità soggetta a liquidazione qualora il piano di risoluzione preveda che sia fattibile e credibile che l’ente o l’entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o qualora il piano di risoluzione non preveda l’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione nei confronti di tale ente o entità. Per tenere conto delle specificità delle entità affiliate permanentemente a un organismo centrale, l’autorità di risoluzione può ritenere che tale entità sia considerata un’entità soggetta a liquidazione se il piano di risoluzione non prevede altre misure, come la fusione di affiliati, da adottare da parte dell’organismo centrale o dell’autorità di risoluzione nei confronti di tale entità. In tali casi potrebbe non essere necessario che un ente o entità filiazione detenga fondi propri e passività ammissibili superiori ai rispettivi requisiti di fondi propri. Al fine di garantire la possibilità di risoluzione del gruppo nel rispetto del principio di proporzionalità, in alcuni casi, a seconda della rilevanza degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione rispetto alla capacità di assorbimento delle perdite dell’entità intermedia, gli strumenti detenuti sotto forma di strumenti di fondi propri dovrebbero essere soggetti a deduzione. Per evitare «effetti precipizio» (cliff edge effects), il rapporto tra tali strumenti detenuti e la capacità di assorbimento delle perdite dell’entità intermedia dovrebbe essere calcolato alla fine di ogni anno civile come media dei 12 mesi precedenti. Tuttavia, l’entità intermedia non dovrebbe essere tenuta a dedurre le passività che sarebbero conformi alle condizioni per il soddisfacimento del MREL interno e che non sono considerate strumenti di fondi propri. In caso di dissesto di una entità soggetta a liquidazione, il piano di risoluzione non prevede che l’entità soggetta a liquidazione sia ricapitalizzata dall’entità soggetta a risoluzione. Ciò significa che la trasmissione a monte delle perdite oltre i fondi propri esistenti dall’entità soggetta a liquidazione all’entità soggetta a risoluzione, attraverso l’entità intermedia, non sarebbe prevista, né lo sarebbe la trasmissione a valle del capitale nella direzione opposta. Tale rettifica della gamma delle risorse detenute da dedurre nel contesto della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno non inciderebbe quindi sulla solidità prudenziale del quadro.

(10)L’obiettivo principale del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche a enti e entità soggetti al MREL e alle passività emesse per soddisfare il MREL, è consentire alle autorità di risoluzione di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività ammissibili e di vietare qualsiasi azione che equivalga a una riduzione superiore al livello che le autorità di risoluzione ritengono adeguato. Se l’autorità di risoluzione non ha adottato una decisione che determina il MREL in relazione a un ente o un’entità, tale obiettivo non è pertinente. Gli enti o le entità per i quali non sono state adottate decisioni che determinano il MREL non dovrebbero pertanto essere tenuti a ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità di risoluzione a effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività che soddisferebbero i requisiti di ammissibilità per il MREL.

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