Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione dell’11 Giugno 2020 che modifica gli allegati I, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 23 bis, lettera m),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali.

(2)L’allegato VII, capitolo B, di tale regolamento stabilisce le misure da adottare a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Se un caso di scrapie classica è confermato in un ovino o in un caprino, l’azienda deve essere soggetta alle condizioni stabilite in una delle tre opzioni indicate nell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2.

(3)L’opzione 2 prevede l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda, ad eccezione degli ovini aventi un genotipo della proteina prionica che è resistente alla scrapie classica.

(4)Il 5 luglio 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico (2) sulla resistenza genetica alle TSE nei caprini. Secondo il parere dell’EFSA, i dati raccolti sul campo e sperimentali sono abbastanza attendibili per concludere che gli alleli K222, D146 e S146 conferiscono una resistenza genetica ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’UE. Nel parere dell’EFSA si conclude che la gestione dei focolai di scrapie classica nelle greggi caprine potrebbe essere basata sulla selezione di animali geneticamente resistenti, in modo analogo a quanto previsto attualmente dal regolamento (CE) n. 999/2001 per gli ovini.

(5)È pertanto opportuno modificare l’allegato VII, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di introdurre la possibilità di limitare l’abbattimento e la distruzione di caprini unicamente agli animali suscettibili alla scrapie classica. Gli Stati membri dovrebbero determinare caso per caso gli animali dispensati dall’abbattimento e dalla distruzione in base alla loro resistenza genetica alla malattia.

(6)Il parere dell’EFSA sottolinea che, sebbene la selezione genetica per la resistenza possa essere uno strumento efficace per il controllo della scrapie classica nei caprini, dato che la frequenza di questi alleli risulta bassa nella maggior parte delle razze, l’elevata pressione selettiva avrebbe probabilmente un effetto negativo sulla diversità genetica. Il parere raccomanda quindi che le misure volte ad accrescere la resistenza genetica in una popolazione caprina siano adottate a livello degli Stati membri, a seconda della razza in questione (3). Gli Stati membri dovrebbero quindi poter elaborare una propria strategia di riproduzione in base alla frequenza degli alleli che conferiscono una resistenza genetica alla scrapie classica nelle loro popolazioni caprine.

(7)Secondo la raccomandazione dell’EFSA, nel caso della comparsa di un focolaio di scrapie in un’azienda di allevamento di caprini, gli Stati membri dovrebbero decidere, in base alla strategia di riproduzione, le misure particolari da applicare al fine di accrescere la resistenza genetica nella popolazione caprina di tale azienda.

(8)La direttiva 89/361/CEE del Consiglio (4) è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a decorrere dal 1o novembre 2018. L’articolo 2, punto 24, di tale regolamento contiene una definizione di «razza a rischio di estinzione», con cui si intende una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sostituire, nell’allegato VII, capitolo B, e nell’allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento, i riferimenti alla direttiva 89/361/CEE con riferimenti al regolamento (UE) 2016/1012 e l’espressione «razza autoctona minacciata di abbandono», figurante all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (6), con l’espressione «razza a rischio di estinzione», quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(10)Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 Giugno 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.184.01.0043.01.ITA&toc=OJ:L:2020:184:TOC

 

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