Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/862 della Commissione del 19 Giugno 2020 che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2020.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l’applicazione, all’inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all’articolo 26 dello stesso regolamento.

(2)L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all’articolo 16 del medesimo regolamento per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

(3)Le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato per l’esercizio finanziario 2021 indicano la necessità di una disciplina finanziaria pari a 647,2 milioni di EUR, compreso un importo per la riserva per le crisi nel settore agricolo pari a 487,6 milioni di EUR a prezzi correnti.

(4)Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per l’anno civile 2020.

(5)A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre fissare il tasso di adattamento entro il 30 giugno dell’anno civile al quale si applica tale tasso.

(6)La proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3), presentata dalla Commissione, non è stata ancora adottata. Pertanto, come misura precauzionale, per il calcolo del tasso di adattamento dovrebbe essere utilizzato il saldo netto disponibile per la spesa del Fondo europeo agricolo di garanzia per l’esercizio finanziario 2021, pari a 40 179,1 milioni di EUR (sottomassimale stabilito nella proposta modificata, adeguato per i trasferimenti comunicati dagli Stati membri nell’ambito delle ripartizioni tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti).

(7)Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell’esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell’anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.

(8)L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori con riferimento all’anno civile corrispondente. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell’introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

1.Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2020, sono ridotti di un tasso di adattamento pari al 2,140411 %.

2.La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 Giugno 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.197.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:197:TOC

 

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