Dove siamo

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 227,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti per aiutare i settori ortofrutticolo e vitivinicolo a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19.

(2)A causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2020 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l’impatto della pandemia di COVID-19 nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2020/592 prevede già flessibilità nell’attuazione dei programmi operativi.

(3)L’attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/592 ha dimostrato che sono necessarie ulteriori misure per permettere alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute di gestire i loro fondi di esercizio, in particolare laddove queste abbiano modificato i rispettivi programmi operativi in base a tale regolamento.

(4)Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell’ambito dei fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso le azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Per garantire che siano in grado di farlo, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il 2020 deve essere aumentato dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/592 ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti nel settore vitivinicolo per fornire sostegno ai produttori di vino e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/592, tuttavia, la situazione del settore vitivinicolo si è deteriorata ulteriormente.

(6)All’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020 le scorte di vino erano al massimo livello dal 2009. A maggio 2020 il volume delle esportazioni di vino dai maggiori Stati membri produttori verso paesi terzi ha subito un calo quantificabile tra il 22 % e il 63 % rispetto ai livelli di maggio 2019. Il consumo di vino risente gravemente dalle conseguenze della pandemia di COVID-19, quali la chiusura delle frontiere, il blocco del settore alberghiero e della ristorazione e l’interruzione di tutte le attività turistiche. Tutti questi fattori determinano il continuo aumento delle eccedenze di vino ed esercitano pressioni sul mercato e sui prezzi.

(7)Nonostante la parziale ripresa delle attività del settore alberghiero nell’Unione, non si prevedono miglioramenti della situazione in tempi rapidi. La riapertura dei ristoranti è generalmente soggetta a obblighi di distanziamento sociale, che impediscono a ristoranti e bar di servire lo stesso numero di clienti che accoglievano prima delle misure adottate per contenere la pandemia di COVID-19. Stime settoriali indicano che il 30 % dei ristoranti potrebbe non riaprire. In molti Stati membri vigono ancora restrizioni per quanto riguarda il numero di partecipanti agli assembramenti di natura sociale, comprese le celebrazioni private come i matrimoni, durante le quali tipicamente si consuma vino. È ancora raccomandabile o obbligatorio limitare i contatti e i cittadini non sono pronti a riprendere le normali attività sociali perché la pandemia di COVID-19 non è terminata. Pertanto, sebbene alcune norme imposte durante il blocco siano state allentate, a giugno 2020 la situazione non è ancora tornata alla normalità e con ogni probabilità resterà tale.

(8)Di conseguenza, tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19 e del proseguimento dei loro effetti, perdurano e si aggravano gli impatti economici a lungo termine sui principali sbocchi per i prodotti vitivinicoli e le relative ripercussioni deleterie per la domanda di vino.

(9)Il settore vitivinicolo versa in una situazione di difficoltà eccezionale, anche sul piano finanziario, alla luce della particolare gravità della turbativa del mercato e dell’accumulo di circostanze sfavorevoli per il comparto, a partire dai dazi all’importazione di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 fino alle misure restrittive adottate in tutto il mondo e legate alla pandemia di COVID-19 e alle relative conseguenze, tuttora in divenire. Ciò influisce sulla pianificazione, l’attuazione e l’esecuzione delle operazioni nel quadro dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in quanto gli operatori dispongono di un flusso di cassa notevolmente ridotto rispetto a un anno normale.

(10)L’attuazione delle misure di risposta alla crisi e degli aumenti del contributo massimo dell’Unione introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592 si è rivelata insufficiente per migliorare la situazione finanziaria degli operatori del settore vitivinicolo. Detti interventi non riescono segnatamente a compensare la grave perdita di reddito causata dalla crisi.

(11)Date le circostanze, è opportuno che i beneficiari possano ricevere anticipi per delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592, vale a dire la distillazione di vino in caso di crisi e gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi. È opportuno che gli anticipi corrispondano al 100 % del sostegno dell’Unione e che il loro versamento sia subordinato alla costituzione di una garanzia di importo pari ad almeno il 110 % dell’anticipo. Ciò mira ad assicurare che durante l’esercizio 2020 possa essere ritirato dal mercato il maggior quantitativo possibile di vino nell’ambito delle due misure in questione, sostenendo al contempo il flusso di cassa dei beneficiari interessati e offrendo la flessibilità necessaria affinché altri beneficiari possano eseguire operazioni nell’ambito di dette misure. Anticipi del 100 % consentiranno inoltre agli Stati membri di impiegare in modo efficiente la loro dotazione finanziaria annuale e compenseranno i ritardi nell’attuazione delle misure dovuti alla pandemia di COVID-19.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2020:300:TOC

 

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