Regolamento (UE) 2016/888 del Consiglio del 6 Giugno 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1) («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti europea (2),

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 giugno 2014 la Banca centrale europea ha adottato una decisione (3) che stabilisce un tasso di interesse negativo che determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale nazionale (BCN) interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione. Altre BCN nelle quali a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (4) devono essere tenuti i fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES), hanno adottato decisioni analoghe.

(2)A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323, i contributi al FES devono essere accreditati da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato.

(3)Tali conti speciali aperti dagli Stati membri a nome della Commissione al fine di depositare i contributi al FES dovrebbero essere tenuti senza spese e interessi fino a quando non debbano essere utilizzati per i pagamenti, evitando così perdite per il bilancio del FES. L'applicazione di spese o interessi negativi ridurrebbe il bilancio del FES e determinerebbe una disparità di trattamento tra gli Stati membri. Pertanto, qualora ai conti del FES siano applicabili interessi negativi, gli Stati membri interessati dovrebbero accreditare un importo pari all'importo di tali interessi negativi. Dato che alcuni Stati membri non hanno la possibilità di evitare l'incidenza finanziaria dell'obbligo di accreditare tali importi di interessi negativi ai conti del FES, è opportuno che la Commissione, nel coprire il proprio fabbisogno di pagamenti, miri a ridurre tale incidenza disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/323,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/323 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Versamento delle quote

1.Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo.

2.I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.

3.Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su

un conto speciale intitolato «Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i versamenti.

4.Il conto di cui al paragrafo 3 è tenuto senza spese o interessi.

5.Qualora al conto di cui al paragrafo 3 si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni quota di cui all'articolo 21, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della quota.

6.Fatto salvo il paragrafo 7, la Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti conformemente al criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno.

7.Nel coprire i bisogni di tesoreria del FES conformemente al paragrafo 3, la Commissione mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi del paragrafo 5 disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.

8.Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), è accreditato da ogni Stato membro, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo,il 6 Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

H.G.J. KAMP

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0888

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