Decisione (UE) 2016/1023 del Consiglio del 17 Giugno 2016 che abroga la Decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 dicembre 2009, con decisione 2010/289/UE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Slovenia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo pari al 34,2 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.

(2)Il 2 dicembre 2009, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Slovenia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(3)Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ma che, dopo l'adozione di tale raccomandazione iniziale, si sono verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha pertanto ritenuto che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata alla Slovenia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(4)Il 5 marzo 2014, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in considerazione dei rischi relativi al raggiungimento di una correzione sostenibile entro il 2015, la Commissione ha destinato una raccomandazione alla Slovenia, al fine dell'adozione delle misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, in particolare realizzando lo sforzo di bilancio raccomandato dal Consiglio.

(5)A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (4).

(6)Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (5).

(7)In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Slovenia nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione sono giustificate le conclusioni seguenti:

-Dopo il picco del 15 % del PIL registrato nel 2013, il disavanzo pubblico è sceso al 5 % del PIL nel 2014 e ha raggiunto il 2,9 % del PIL nel 2015. La riduzione del disavanzo nel 2015 è stata determinata principalmente dalla mancata ripetizione delle misure una tantum che hanno inciso sul disavanzo nel 2014 (1,1 % del PIL) e da un aumento significativo delle entrate correnti (1,4 % del PIL), che compensano ampiamente l'incremento della spesa corrente (0,2 % del PIL) e l'incremento della spesa netta in conto capitale (0,2 % del PIL) conseguente a un maggior tasso di assorbimento dei fondi dell'UE.

-Il programma di stabilità per il periodo 2016-2019, presentato dal governo sloveno il 28 aprile 2016, prevede un decremento del disavanzo pubblico al 2,2 % del PIL nel 2016 e all'1,6 % del PIL nel 2017. Le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,4 % del PIL nel 2016 e del 2,1 % del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

-Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è sceso dello 0,7 % del PIL nel periodo 2013-2015.

-Il rapporto debito/PIL è salito all'83,2 % del PIL nel 2015, rispetto al 71 % del PIL nel 2013, a causa di aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito e di spese una tantum. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il debito pubblico lordo dovrebbe aver raggiunto un picco nel 2015 per poi scendere al 78 % del PIL nel 2017 a causa di una riduzione delle riserve di liquidità.

(8)A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Slovenia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine nel 2016. Nel 2017, a politiche invariate, sembra esserci il rischio di una deviazione significativa rispetto all'aggiustamento raccomandato dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine. Si prevede che la Slovenia rispetterà la regola del debito transitoria nel 2016 e la rispetterà sostanzialmente nel 2017. Nel complesso, nel 2016 e nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure.

(9)A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(10)Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Slovenia sia stato corretto e che la decisione 2010/289/UE debba pertanto essere abrogata,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovenia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/289/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo,il 17 Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

J.R.V.A.DIJSSELBLOEM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1023

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