Decisione (UE) 2016/1041 della Banca Centrale europea del 22 Giugno 2016.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (1) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, e i titoli I, II, IV, V, VI e VIII della parte quarta, e la parte sesta,

visto l'Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (2), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 8,

vista la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (3) e, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie.

(2)I criteri e i requisiti minimi relativi alle soglia di qualità creditizia che determinano l'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.

(3)Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di qualunque informazione ritenuta rilevante al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistemaa.

(4)Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/31, la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro la cui moneta è l'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

(5)Nel febbraio 2015 il Consiglio direttivo ha concluso che non era possibile ipotizzare una positiva conclusione del riesame del programma di assistenza finanziaria dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale per la Repubblica ellenica in corso al momento. Pertanto, la Decisione (UE) 2015/300 della Banca centrale europea (BCE/2015/6) (4) ha disposto che la Repubblica ellenica non dovesse più considerarsi conforme a un programma dell'Unione europea e/o Fondo monetario internazionale ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 e che agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica dovessero applicarsi i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia. In data 19 agosto 2015, giunto a conclusione il programma di sostegno finanziario alla Grecia dello Strumento europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF), il Consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha approvato un nuovo piano triennale di assistenza finanziaria per la Grecia.

(6)Adottate tutte le misure richieste e completate le tappe che hanno sostenuto la graduale stabilizzazione dell'economia greca e consentito la ricapitalizzazione del sistema bancario greco, alla fine del 2015 è stata erogata la prima tranche nell'ambito del nuovo programma del MES. Completate le azioni preliminari convenute nell'ambito del programma per il primo riesame, in data 17 giugno 2016, il consiglio di amministrazione del MES ha approvato l'erogazione della prima parte della seconda tranche del programma. Il primo riesame del programma si è così concluso con esito positivo.

(7)Il Consiglio direttivo ha verificato gli effetti del nuovo programma del MES per la Grecia, la sua ininterrotta attuazione e l'impegno dimostrato dalle autorità elleniche per la completa attuazione del programma.

(8)Sulla base della predetta verifica, il Consiglio direttivo considera la Repubblica ellenica conforme alle condizioni del programma e ha deciso di ripristinare l'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Pertanto, è opportuno abrogare la Decisione (UE) 2015/300 (BCE/2015/6).

(9)Alla luce delle specifiche condizioni di rischio di mercato e di credito per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha deciso di rivedere la tabella degli scarti di garanzia applicabili a tali strumenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2014/31.

(10)In linea con le precedenti determinazioni del Consiglio direttivo, i potenziali acquisti di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico (public sector purchase programme, PSPP) sui mercati secondari saranno presi in esame in un secondo momento, tenendo conto dei progressi compiuti nell'analisi e nel rafforzamento della sostenibilità del debito pubblico della Grecia e di altre considerazioni in tema di gestione dei rischi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1467119950989&uri=CELEX:32016D0018

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