Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1049 della Commissione del 27 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25

ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, l'articolo 121, paragrafo 1, e l'articolo 133, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (3) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui la malattia di Newcastle. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(2)La decisione di esecuzione 2013/724/UE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a Cipro a copertura dei costi sostenuti da tale Stato membro per combattere la malattia di Newcastle nel 2013 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 250 000,00 EUR è stata pertanto versata a tale Stato membro per i costi sostenuti nel 2013 nel quadro del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/724/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura ivi indicata.

(3)Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede il versamento di contributi finanziari agli Stati membri in tali circostanze. Prevede altresì l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tali contributi finanziari. Tale regolamento ha abrogato inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014.

(4)Mediante la decisione di esecuzione 2013/724/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare dell'articolo 84.

(5)Il 13 febbraio 2014 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati macellati e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 355 361,23 EUR.

(6)In base ai risultati dell'audit ex ante sul posto condotto dal servizio di audit competente, sono risultate inammissibili a un contributo finanziario dell'Unione le spese per un importo di 81 156,54 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe quindi essere fissato a 274 204,69 EUR. Oltre alla quota già versata dovrebbe pertanto essere concessa la quota complementare finale di 24 204,69 EUR.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Il contributo finanziario dell'Unione a copertura delle spese sostenute da Cipro nel 2013 per il finanziamento delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle è fissato a 274 204,69 EUR.

2.Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare a Cipro è fissato a 24 204,69 EUR.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 27 Giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1049

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