Regolamento d’Esecuzione (UE) N. 975/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che, laddove nei testi della nota complementare 1 al capitolo 8 e della nota complementare 2 al capitolo 20 si usa l'espressione «indicazione numerica fornita […] dal rifrattometro», e alla nota complementare 6 del capitolo 20 «lettura […] al rifrattometro», ciò corrisponde all'indicazione numerica ottenuta mediante il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata, stabilito nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (2).

(3)È pertanto opportuno inserire nel testo di dette note complementari un riferimento al metodo rifrattometrico, per consentire un agevole riferimento allorché si classificano prodotti che rientrano nelle voci e sottovoci interessate da dette note complementari.

(4)Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto concerne la misurazione del tenore di zuccheri di vari prodotti con il metodo rifrattometrico, occorre modificare la nota complementare 1 al capitolo 8 e le note complementari 2 e 6 al capitolo 20.

(5)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

1)nel capitolo 8 la nota complementare 1 è sostituita dalla seguente:

«1.Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (3) — e moltiplicato per il fattore 0,95.;

2)nel capitolo 20 la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente:

«2.

a)Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per il fattore:

—0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99,

—0,95 per i prodotti delle altre voci.

b)L'espressione “valore Brix” utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.»;

3)nel capitolo 20 la nota complementare 6 è sostituita dalla seguente:

«6.Per “succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato” (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71), si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — non è inferiore a 50,9 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 Settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_274_R_0004

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