Regolamento Delegato (UE) 2016/2251 della Commissione del 4 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)Quando i contratti derivati non sono compensati mediante controparte centrale, le controparti hanno l'obbligo di tutelarsi contro il rischio di credito verso le controparti del contratto derivato raccogliendo margini. Il presente regolamento stabilisce le norme per uno scambio delle garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione. Le norme dovrebbero applicarsi obbligatoriamente alle garanzie che le controparti sono tenute a raccogliere o a costituire ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, le controparti che decidono di raccogliere o costituire garanzie oltre gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero poter scegliere se procedere o no allo scambio delle garanzie in conformità alle presenti disposizioni.

(2)Le controparti soggette alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 nello stabilire le procedure di gestione del rischio per i contratti derivati OTC conclusi con controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento dovrebbero tener conto dei profili di rischio diversi di dette controparti. È pertanto opportuno consentire alle controparti di stabilire se il livello del rischio di controparte rappresentato dalle controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione debba essere attenuato o no attraverso lo scambio di garanzie. Dato che si può ritenere che le controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo che, se stabilite nell'Unione, non supererebbero la soglia di compensazione abbiano lo stesso profilo di rischio delle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione che non superano la soglia di compensazione, si dovrebbe applicare lo stesso approccio a entrambi i tipi di controparti, al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare.

(3)Le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale devono essere protette dal rischio di un potenziale default dell'altra controparte. Pertanto, per gestire adeguatamente i rischi a cui dette controparti sono esposte sono necessari due tipi di garanzie in forma di margini. Il primo tipo è il margine di variazione, che protegge le controparti dalle esposizioni relative al valore di mercato corrente dei contratti derivati OTC. Il secondo tipo è il margine iniziale, che protegge le controparti dalle perdite potenziali che potrebbero derivare dalle variazioni del valore di mercato delle posizioni in derivati che si verificano tra l'ultimo scambio del margine di variazione prima del default della controparte e il momento in cui i contratti derivati OTC sono sostituiti o il corrispondente rischio è coperto.

(4)Dato che le controparti centrali (di seguito «CCP») potrebbero essere autorizzate come enti creditizi ai sensi della normativa dell'Unione, è necessario escludere dai requisiti del presente regolamento i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che le CCP stipulano nel processo di gestione del default dato che detti contratti, essendo soggetti alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

(5)Per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che comportano il pagamento anticipato di un premio a garanzia dell'esecuzione del contratto, la controparte che riceve il pagamento del premio («il venditore dell'opzione») non ha nei confronti della controparte esposizioni correnti o esposizioni potenziali future. Inoltre, il valore di mercato giornaliero dei contratti è già coperto dal pagamento del premio. Pertanto, se il paniere di compensazione è costituito da tali opzioni, per questi tipi di derivati OTC il venditore dell'opzione dovrebbe poter scegliere di non raccogliere il margine iniziale o il margine di variazione, purché il venditore dell'opzione non sia esposto al rischio di credito. La controparte che paga il premio («l'acquirente dell'opzione») dovrebbe tuttavia raccogliere sia il margine iniziale che il margine di variazione.

(6)Sebbene i processi di risoluzione delle controversie previsti negli accordi bilaterali tra le controparti siano utili per ridurre al minimo la lunghezza e la frequenza delle controversie, in caso di contestazioni sull'importo di una richiesta di margine, le controparti dovrebbero, in primo luogo, raccogliere almeno l'importo non contestato. Ciò consentirebbe di attenuare il rischio derivante dalle operazioni controverse e di assicurare pertanto che i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale siano quanto più possibile coperti da garanzia conformemente al presente regolamento.

(7)Per garantire condizioni di parità tra le varie giurisdizioni, quando una controparte stabilita nell'Unione stipula un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale con una controparte stabilita in un paese terzo, dovrebbero essere scambiati margini iniziali e margini di variazione in entrambe le direzioni. Le controparti stabilite nell'Unione che effettuano operazioni con controparti stabilite nei paesi terzi dovrebbero continuare a essere assoggettate all'obbligo di valutare l'applicabilità giuridica degli accordi bilaterali e l'efficacia delle disposizioni relative alla segregazione.

(8)È opportuno autorizzare le controparti ad applicare un importo minimo dei trasferimenti per lo scambio delle garanzie, in modo da ridurre l'onere operativo che comporta lo scambio di importi modesti quando le esposizioni variano solo leggermente. Tuttavia, è necessario assicurare che tale importo minimo dei trasferimenti sia utilizzato come strumento operativo e non funga da linea di credito non garantita tra le controparti. Pertanto, è opportuno fissare un livello massimo per gli importi minimi dei trasferimenti.

(9)Per ragioni operative, in alcuni casi potrebbe essere più appropriato prevedere importi minimi dei trasferimenti separati per il margine iniziale e per il margine di variazione. In tali casi dovrebbe essere possibile per le controparti concordare importi minimi dei trasferimenti separati per il margine iniziale e per il margine di variazione. Tuttavia, la somma degli importi minimi dei trasferimenti separati non dovrebbe superare il livello massimo dell'importo minimo dei trasferimenti. Per ragioni pratiche, è opportuno prevedere la possibilità di definire l'importo minimo dei trasferimenti nella valuta in cui i margini sono normalmente scambiati, che può non essere l'euro.

(10)È possibile che alcuni paesi terzi stabiliscano una portata diversa, rispetto al regolamento (UE) n. 648/2012, per l'obbligo di scambio di garanzie in relazione ai contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Pertanto, se il presente regolamento disponesse che solo i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 siano inclusi nel calcolo del margine per i panieri transfrontalieri di compensazione, le controparti in diverse giurisdizioni sarebbero potenzialmente costrette a duplicare i calcoli necessari al fine di tener conto delle diverse definizioni dei prodotti o della loro diversa portata ai sensi dei rispettivi requisiti di margine. Ne potrebbero derivare distorsioni nel calcolo dei margini. Inoltre, potrebbe risultarne un aumento del rischio di controversie. Pertanto, consentendo nei panieri transfrontalieri di compensazione l'uso di una gamma più ampia di prodotti, che includa tutti i contratti derivati OTC soggetti allo scambio di garanzie nell'una o nell'altra giurisdizione, si faciliterebbe la raccolta dei margini. Questa impostazione è in linea con l'obiettivo di riduzione dei rischi sistemici del regolamento (UE) n. 648/2012, dato che ai requisiti di margine verrebbe ad essere soggetta una gamma più ampia di prodotti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1481806057607&uri=CELEX:32016R2251

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