Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione del 4 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)A novembre 2009 le informazioni dettagliate trasmesse dai cittadini hanno richiamato l'attenzione della Commissione su un possibile trattamento fiscale preferenziale dei quattro club calcistici spagnoli Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF rispetto alle società sportive per azioni. La Spagna è stata invitata a formulare osservazioni il 15 febbraio, il 12 aprile e il 28 settembre 2010. Le osservazioni sono pervenute il 23 marzo e il 15 dicembre 2010.

(2)Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha comunicato alla Spagna la sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'aiuto in oggetto («la decisione di avvio del procedimento»). La Spagna ha trasmesso alcune osservazioni in merito a tale decisione con lettera datata 17 febbraio 2014. Il 17 dicembre 2015 la Spagna ha fornito ulteriori informazioni.

(3)La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la decisione di avvio del procedimento) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito a tale misura di aiuto.

(4)La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. Essa le ha trasmesse alla Spagna offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 21 novembre 2014.

2.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1.LA MISURA

(5)L'articolo 19, paragrafo 1, della «ley del deporte» del 1990 (3) (legge 10/1990) ha obbligato tutte le società sportive professionistiche spagnole (clubes deportivos) a diventare società sportive per azioni (sociedades anónimas deportivas). La misura era giustificata dal fatto che molti club calcistici erano gestiti male, in quanto né i soci né gli amministratori si assumevano alcuna responsabilità finanziaria in caso di perdite economiche. Scopo della normativa era quello di istituire — con le nuove società sportive per azioni — un modello di responsabilità economica e giuridica per i club che svolgevano attività a livello professionistico per migliorarne la gestione.

(6)La «settima disposizione aggiuntiva» (di seguito «DA 7a») della legge 10/1990 esentava da tale obbligo di conversione i club calcistici i cui bilanci si erano chiusi in attivo nei precedenti 4-5 anni. Conformemente al preambolo della legge, la deroga era motivata dal fatto che questi club avevano evidenziato una «buona gestione nel quadro del regime associativo» e non avrebbero quindi avuto bisogno di tale cambiamento. Essi avrebbero potuto conservare la struttura giuridica attuale di club, a meno che le loro assemblee non avessero deciso altrimenti (4).

(7)È emerso che gli unici club a soddisfare tale condizioni erano l'Athletic Club Bilbao, il Club Atlético Osasuna (Navarra), l'FC Barcelona e il Real Madrid CF. La legge non menziona esplicitamente per nome questi quattro club che alla fine hanno beneficiato di tale deroga. Essi non sono diventati società sportive per azioni, anche se ne avrebbero avuto il diritto.

(8)Il trattamento fiscale dei club sportivi differisce da quello applicabile alle società sportive per azioni, le quali sono soggette al regime generale di imposta sulle società. I club sportivi sono enti senza scopo di lucro (Entidades sin ánimo de lucro) e in quanto tali possono beneficiare dell'esenzione parziale dall'imposta sulle società prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della legge spagnola in materia di imposte sulle società (Ley del Impuesto sobre Sociedades). A seguito di tale esenzione parziale, l'articolo 28, paragrafo 2, della stessa legge dispone che per i club che hanno diritto all'esenzione, in quanto enti senza scopo di lucro, l'aliquota dell'imposta dovuta sul reddito commerciale sia del 25 % invece dell'attuale aliquota generale pari al 30 % (che era del 35 % fino al 2006 e del 32,5 % nel 2007).

(9)La legge spagnola sullo sport non prevede un termine entro cui effettuare un possibile riesame di tale trattamento specifico. Pertanto, solamente le quattro squadre che inizialmente soddisfacevano le condizioni hanno la possibilità di beneficiare del regime fiscalmente vantaggioso di «club sportivo», a prescindere dall'evoluzione della situazione finanziaria delle altre squadre. Allo stesso modo, nessuna altra squadra, anche se gestita in modo economicamente redditizio, può riprendere lo status di club.

(10)I quattro club svolgono attività professionistiche a scopo di lucro. Ad esempio, nella stagione 2013/2014, il Real Madrid CF ha realizzato ricavi pari a 549 milioni di EUR e l'FC Barcelona 484 milioni di EUR (5). I ricavi sono stati ottenuti dalla compravendita dei diritti di trasmissione, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising (vendita di articoli relativi al club quali riproduzioni delle magliette), dalla concessione di licenze e dai cosiddetti ricavi provenienti dalle partite (vendita di biglietti e altri introiti realizzati nello stadio). Entrambi i club sono da anni ai primi posti tra le squadre europee di serie A in termini di introiti. L'Athletic Club Bilbao milita da sempre nel campionato di serie A spagnolo e partecipa regolarmente a competizioni internazionali, quali la Champions League. Anche il Club Atlético Osasuna ha giocato in serie A fino alla stagione 2012/2013, retrocedendo successivamente nella serie B (Segunda Division) della Lega calcio professionistico nazionale, e ha partecipato occasionalmente alle competizioni europee dei club professionistici.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2391

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 76,7% Italy
Germany 15,4% Germany
United States of America (the) 2,9% United States of America (the)

Total:

72

Countries
84798639
Today: 11
Yesterday: 31
This Week: 533
Last Week: 498
This Month: 823
Last Month: 3.605
This Year: 8.985
Total: 84.798.639