Decisione (UE) 2016/2393 della Commissione del 4 Luglio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)A ottobre e novembre del 2011 le notizie pubblicate dalla stampa e alcune informazioni trasmesse da cittadini hanno attirato l'attenzione della Commissione su un presunto aiuto di Stato a favore del Real Madrid Club de Fútbol (in prosieguo: «Real Madrid»), concesso sotto forma di un trasferimento di proprietà vantaggioso. Il 20 dicembre 2011 la Spagna è stata invitata a presentare osservazioni in merito a tali informazioni, che ha trasmesso il 23 dicembre 2011 e il 20 febbraio 2012. A seguito di un'ulteriore richiesta di informazioni della Commissione del 2 aprile 2012, la Spagna ha trasmesso ulteriori informazioni il 18 giugno 2012.

(2)Con lettera del 18 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto. Con lettera del 16 gennaio 2014 la Spagna ha trasmesso le proprie osservazioni in merito a tale decisione.

(3)La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura.

(4)La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle parti interessate e le ha trasmesse alla Spagna, cui è stata offerta la possibilità di commentarle. Le osservazioni della Spagna sono pervenute alla Commissione con lettera del 17 novembre 2014. Il 4 novembre 2015 e il 14 marzo 2016 la Commissione ha incontrato i rappresentanti del Real Madrid. Il 6 novembre 2015 la Commissione ha tenuto una teleconferenza con rappresentanti del comune di Madrid. Il 9 marzo 2016 la Spagna ha trasmesso ulteriori informazioni.

(5)Il 22 aprile 2015 la Commissione ha trasmesso alla Spagna lo studio di valutazione dei terreni commissionato all'ufficio di valutazione indipendente CEIAM Cabré Alegret (in prosieguo: «CEIAM») onde consentire di formulare eventuali osservazioni. Con lettera del 15 giugno 2015 la Spagna ha trasmesso le proprie osservazioni in merito a detto studio. Con lettera del 9 luglio 2015 il Real Madrid ha trasmesso le proprie osservazioni riguardo a detto studio.

2.DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA CONTROVERSA

(6)Il 29 luglio 2011 il comune di Madrid (Ayuntamiento de Madrid) e il Real Madrid hanno concluso un accordo che ha risolto una controversia sorta tra le parti in relazione a un accordo del 1991 e ad uno scambio di beni immobili che era stato oggetto di successivi accordi reciproci nel 1996 e nel 1998 (in prosieguo: l'«accordo transattivo del 2011» o la «misura in esame»).

(7)Il 20 dicembre 1991 il comune di Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo e il Real Madrid hanno concluso un accordo riguardante la ristrutturazione dello stadio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu (in prosieguo: l'«accordo del 1991»). Tramite tale accordo il Real Madrid si impegnava a realizzare un parcheggio sotterraneo. Il Real Madrid non ha onorato tale impegno.

(8)Il 29 novembre 1996 il Real Madrid e la comunità autonoma di Madrid (Comunidad de Madrid) hanno concluso un accordo di scambio di terreni (convenio de permuta de suelo) (in prosieguo: l'«accordo di scambio del 1996»). In virtù di tale accordo il Real Madrid acconsentiva a trasferire alla comunità autonoma di Madrid e al comune di Madrid un terreno di 30 000 metri quadri situato nella zona di «Ciudad Deportiva». In cambio il comune di Madrid si impegnava a fornire al Real Madrid alcuni terreni di proprietà pubblica oltre a diritti su altri terreni pubblici. I terreni e i diritti che il comune di Madrid avrebbe dovuto trasferire sarebbero stati individuati in una fase successiva. Le parti hanno fissato il valore dell'operazione di scambio a 27 milioni di EUR.

(9)Il 29 maggio 1998 il Real Madrid e il comune di Madrid hanno concluso un nuovo accordo volto a dare attuazione all'accordo di scambio del 1996 (in prosieguo: l'«accordo di attuazione del 1998»). In base a tale accordo, il terreno situato nella zona di Ciudad Deportiva sarebbe stato rilevato per metà (15 000 metri quadri) dalla comunità autonoma di Madrid, mentre i rimanenti 15 000 metri quadri sarebbero stati destinati al comune di Madrid. Di conseguenza il Real Madrid ha trasferito tali terreni situati nella zona di Ciudad Deportiva. In cambio il comune di Madrid si è impegnato ad effettuare, a favore del Real Madrid, un trasferimento fondiario di valore equivalente ai propri obblighi nei confronti del club, ovvero a cedere terreni di valore pari a circa 13 500 000 EUR. A tale scopo avrebbero dovuto essere trasferiti al Real Madrid alcuni terreni situati nella zona di Julian Camarillo Sur (terreni 33 e 34) e il terreno B-32 nella zona di Las Tablas (terreno B-32). Il terreno B-32 ha una superficie di 70 815 metri quadri.

(10)Ai fini di tale scambio, nel 1998 i servizi tecnici dell'amministrazione comunale di Madrid hanno stimato il valore del terreno B-32 a 595 194 EUR. La valutazione è stata effettuata sulla base della legislazione, che stabilisce una metodologia per calcolare il valore dei beni immobili urbani (Real Decreto 1020/1993 (3)). Secondo la Spagna, nella valutazione del terreno B-32 del 1998 i servizi tecnici dell'amministrazione comunale di Madrid avevano tenuto conto del livello e del potenziale di sviluppo dell'area. In particolare essi avevano tenuto presente che era stata completata soltanto la pianificazione urbana ma non l'urbanizzazione dell'area e che non si era ancora iniziato a edificare.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2393

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