Regolamento Delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 Ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi Venus spp nelle acque territoriali italiane.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (2), in particolare l'articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani di rigetto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. I piani di rigetto possono anche includere misure tecniche relative alle attività di pesca.

(3)L'Italia, in quanto unico Stato membro con un interesse di gestione diretto nella pesca dei molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane, ha presentato una raccomandazione alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale raccomandazione è stata presentata sotto forma di un piano nazionale di gestione dei rigetti per lo stock di Venus spp., previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC). Successivamente alla presentazione di tale raccomandazione, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato i contributi scientifici presentati dall'Italia. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)L'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani di rigetto e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato III dello stesso regolamento.

(5)In base alle conclusioni dello CSTEP in merito al piano nazionale di gestione dei rigetti per lo stock di Venus spp., le Venus spp. rientrano tra le specie con un alto tasso di sopravvivenza, il che giustifica una richiesta di deroga all'obbligo di sbarco della frazione scartata delle catture. Una riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione da 25 mm a 22 mm non è incompatibile con la lunghezza alla maturità, per cui non dovrebbe avere un impatto significativo sulla protezione del novellame. Tale riduzione dovrebbe determinare solo una lieve riduzione del potenziale riproduttivo dello stock che si ritiene non abbia alcun impatto rilevante sul medesimo. Si è infine concluso che il programma di monitoraggio scientifico proposto dovrebbe fornire dati sufficienti per valutare gli effetti del piano di rigetto.

(6)Al fine di garantire un adeguato controllo sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, lo Stato membro dovrebbe stilare un elenco delle navi interessate dal presente regolamento.

(7)Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco applicabile alla pesca di Venus spp. nelle acque territoriali italiane, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1.In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e ai fini dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle Venus spp. nelle acque territoriali italiane è fissata a una lunghezza totale di 22 mm.

2.La misurazione della taglia delle Venus spp. è effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 3

Elenco delle navi

1.Le autorità dello Stato membro determinano le navi soggette all'obbligo di sbarco.

2.Entro il 31 dicembre 2016, le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutte le navi autorizzate alla pesca di Venus spp. con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane. Le autorità dello Stato membro mantengono costantemente aggiornato tale elenco.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483356652771&uri=CELEX:32016R2376

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