Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione del 1° Febbraio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 27, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) reca le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprendenti i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti importati per animali da compagnia e le norme per l'esportazione di materiali di categoria 2.

(2)L'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost. Conformemente all'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, lettera b), l'autorità competente può, a determinate condizioni, autorizzare l'applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate al capo III.

(3)In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero tuttavia essere immessi sul mercato

solo all'interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost menzionati nell'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escludere dalle norme stabilite al capo III, sezione 3, punto 2, i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti della pesca destinati al consumo umano in conformità all'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (3). Ciò non vale per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca è, a tale riguardo, soggetta a condizioni più rigorose di quelle per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. È opportuno autorizzare l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. Va pertanto modificata di conseguenza la tabella II dell'l'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)L'esportazione di stallatico trasformato destinato all'incenerimento o allo smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'esportazione di tale materiale per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a condizione che il paese di destinazione sia un membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Al fine di consentire l'esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato, è opportuno fissar norme per l'esportazione di tali prodotti per fini diversi dall'incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell'OCSE. Tali norme dovrebbero stabilire prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l'immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

All'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.Le norme stabilite nell'allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall'Unione dei prodotti derivati ivi specificati.»

Articolo 2

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Febbraio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0172

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