Decisione d’Esecuzione della Commissione del 29 Settembre 2014 relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(2)La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(3)L'afta epizootica è endemica in Libia ed è stata confermata in Tunisia sin dal 25 aprile 2014 e in Algeria dal 23 luglio 2014.

(4)L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare mediante i prodotti derivati da animali infetti e da oggetti inanimati contaminati, inclusi i mezzi di trasporto degli animali vivi, come i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.

(5)La presenza dell'afta epizootica in Algeria, Libia e Tunisia può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.

(6)Sebbene l'afta epizootica non sia stata confermata in Marocco, tale paese terzo è un potenziale paese di transito per i veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e che sono diretti nell'Unione.

(7)Il drastico peggioramento della situazione dell'afta epizootica in Libia e la sua propagazione verso e all'interno della Tunisia e dell'Algeria richiede l'adozione a livello europeo di talune misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle vie di trasmissione del virus.

(8)I veicoli e le navi utilizzati per il trasporto di animali vivi verso l'Algeria, la Libia o la Tunisia potrebbero essere contaminati con il virus dell'afta epizootica in tali paesi e quindi rappresentano un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.

(9)La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.

(10)È pertanto opportuno garantire che tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria, Libia o Tunisia siano adeguatamente puliti e disinfettati e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate nella dichiarazione presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di ingresso.

(11)L'operatore o il conducente dovrebbe garantire che, per ogni veicolo o nave per bestiame, un certificato di pulizia e di disinfezione sia conservato per un periodo minimo di tre anni.

(12)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano mangime da o verso paesi in cui è presente l'infezione e per i quali esiste un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

(13)Inoltre sebbene le importazioni di animali vivi di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica non siano autorizzate da alcun paese in Africa, conformemente alla direttiva 2009/156/CE (3) del Consiglio è autorizzata l'importazione di talune categorie di equidi provenienti dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e conformemente alla decisione 2010/57/UE (4) del Consiglio è consentito il transito nell'Unione di equidi provenienti da tali paesi e destinati a un altro paese terzo. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti da tali paesi terzi a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione.

(14)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che è o è stato adibito al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1.Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave adibito al trasporto di bestiame, al momento dell'arrivo dall'Algeria, dal Marocco, dalla Libia o dalla Tunisia, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di ingresso nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all'occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.

3.L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1.L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione controlla a vista i veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Libia, Marocco o Tunisia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2.L'autorità competente responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Algeria, Libia, Marocco o Tunisia di animali vivi da caricare a bordo delle navi controlla a vista le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima di caricare a bordo gli animali.

3.Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

4.Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:

a)dispone che il veicolo o la nave per bestiame venga sottoposto a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;

b)nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e disinfezione in prossimità del punto di ingresso o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposto a pulizia:

i)rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame, o

ii)effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non è stato adeguatamente pulito o disinfettato in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).

5.L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore responsabile o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime in provenienza dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco o dalla Tunisia e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 5

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può

sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti dall'Algeria, dalla Libia o dalla Tunisia che saranno introdotti nell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE e nel caso di transito conformemente alla decisione 2010/57/UE, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 1o ottobre 2015.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_287_R_0008

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