Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione del 14 Luglio 2017 che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dal cloro (di seguito «cloro»).

(2)Il cloro è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 17 maggio 2010.

(4)In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)In base a tali pareri i biocidi del tipo di prodotto 2 e 5 contenenti cloro possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)È pertanto opportuno approvare il cloro ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il cloro attivo rilasciato dal cloro è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 Luglio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1275

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 77,2% Italy
Germany 14,4% Germany
United States of America (the) 3,3% United States of America (the)

Total:

74

Countries
84799261
Today: 16
Yesterday: 41
This Week: 571
Last Week: 584
This Month: 1.445
Last Month: 3.605
This Year: 9.607
Total: 84.799.261