Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1328 della Commissione del 17 Luglio 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178, in combinato disposto con l'articolo 180,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2) stabilisce le norme per il calcolo e la fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti. Per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco il dazio all'importazione può dipendere dalla differenza tra l'effettiva qualità del prodotto importato e la qualità del prodotto indicata sul titolo d'importazione. A tal fine, l'ufficio doganale effettua un'analisi qualitativa sulla base di campioni rappresentativi e vengono previste cauzioni aggiuntive.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) disciplina i casi in cui è necessario un titolo d'importazione. Un titolo d'importazione non è più necessario per i prodotti del settore dei cereali, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a condizioni diverse dai contingenti tariffari. Di conseguenza, l'obbligo di costituire una cauzione per il titolo d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4) è stato soppresso.

(3)L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede una riduzione del dazio all'importazione per alcuni porti di scarico, per i quali le autorità doganali rilasciano un certificato secondo il modello di cui all'allegato I di tale regolamento. Il modello comprende ancora un riferimento al numero del titolo d'importazione come informazione supplementare relativa al titolo di importazione stesso. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi confusione, è opportuno sostituire il termine «certificato» con «documento».

(4)L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevedono una cauzione aggiuntiva, salvo se il titolo d'importazione è accompagnato da alcuni certificati di conformità. In tali articoli e all'articolo 7, paragrafo 4, è opportuno eliminare i riferimenti al «titolo d'importazione» o alla cauzione a esso relativa oppure sostituirli con riferimenti alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Al contempo, è opportuno sostituire il termine «cauzione aggiuntiva» con un termine più adeguato.

(5)A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7) con riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9).

(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1)All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

2)All'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento basato sul modello di cui all'allegato I che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio di cui al primo comma, questo documento deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.»;

3)All'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare dell'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.Fatto salvo l'articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, l'importatore costituisce presso l'organismo competente interessato una cauzione specifica pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando la dichiarazione di ammissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR/t per il granturco, l'importo della cauzione specifica è pari all'importo del dazio in causa.»;

4)L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.Per il frumento tenero di qualità alta, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), la cauzione specifica non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

2.Per il frumento duro, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

L'importo della cauzione specifica è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione specifica non è richiesta.

(*2)Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

5)All'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3):

a)I certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;

b)I certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;

c)I certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

(*3)Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione»;"

6)All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è incamerata.»;

7)L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Luglio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1328

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