Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 Agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

(2)Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(3)È opportuno definire norme armonizzate sulla gestione del sistema per i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti rilevanti della rete («SGU») allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per la gestione del sistema, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, garantire la disponibilità e lo scambio dei dati e delle informazioni necessari tra TSO e tra questi ultimi e tutte le altre parti interessate, facilitare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, consentire un uso più efficiente della rete e incentivare la concorrenza a vantaggio dei consumatori.

(4)Al fine di garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione interconnesso, è essenziale definire una serie comune di requisiti minimi per la gestione del sistema sul territorio dell'Unione, per la cooperazione transfrontaliera tra TSO e per l'utilizzo delle caratteristiche pertinenti dei DSO e degli SGU connessi.

(5)Tutti i TSO dovrebbero conformarsi ai requisiti minimi comuni relativi alle procedure necessarie per predisporre la gestione in tempo reale, sviluppare modelli individuali e realizzare modelli comuni di rete, agevolare il ricorso efficiente e coordinato alle contromisure necessarie per la gestione in tempo reale al fine di mantenere la sicurezza operativa, la qualità e la stabilità del sistema di trasmissione interconnesso e sostenere il funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica europeo e facilitare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

(6)Sebbene esistano diverse iniziative regionali volontarie di cooperazione in materia di gestione del sistema promosse dai TSO, è necessario formalizzare il coordinamento tra TSO affinché nell'Unione la gestione del sistema di trasmissione stia al passo con la trasformazione del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Le norme in materia di gestione del sistema stabilite dal presente regolamento richiedono un quadro istituzionale che consenta un migliore coordinamento tra i TSO, compresa la partecipazione obbligatoria dei TSO al coordinamento regionale della sicurezza. I requisiti comuni per l'istituzione di coordinatori regionali della sicurezza (RSC) e per la definizione delle rispettive mansioni definiti nel presente regolamento rappresentano un primo passo verso il rafforzamento del coordinamento regionale e l'integrazione della gestione del sistema e dovrebbero agevolare il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 714/2009 e garantire standard più elevati in materia di sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

(7)Il presente regolamento dovrebbe definire un quadro per la cooperazione obbligatoria dei TSO mediante la designazione di RSC. Gli RSC dovrebbero formulare raccomandazioni rivolte ai TSO della regione di calcolo della capacità per la quale sono stati designati. Ciascun TSO dovrebbe decidere autonomamente se seguire le raccomandazioni dell'RSC oppure no. Il TSO dovrebbe conservare la responsabilità di gestire la sicurezza operativa della sua area di controllo.

(8)Sono necessarie norme in materia di formazione operativa e certificazione al fine di garantire che i dipendenti dei gestori di sistema e gli altri membri del personale operativo siano qualificati e adeguatamente formati e che i dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale dispongano della certificazione richiesta per gestire il sistema di trasmissione in modo sicuro in tutte le situazioni operative. La definizione di norme in materia di formazione e certificazione consente di consolidare e formalizzare le migliori prassi utilizzate dai TSO e garantisce l'applicazione di standard minimi da parte di tutti i TSO nell'Unione.

(9)Le prescrizioni relative alle prove funzionali e al monitoraggio sono volte a garantire il corretto funzionamento degli elementi del sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione e delle apparecchiature degli utenti della rete. La pianificazione e il coordinamento delle prove funzionali sono necessari per ridurre al minimo le perturbazioni della stabilità, del funzionamento e dell'efficienza economica del sistema interconnesso.

(10)Tenuto conto del fatto che le indisponibilità pianificate incidono sulla stabilità della rete anche al di fuori dell'area di controllo di un TSO, ogni TSO dovrebbe, nell'ambito della pianificazione operativa, monitorare la fattibilità delle indisponibilità pianificate per ogni orizzonte temporale e, se necessario, coordinare le indisponibilità con e tra TSO, DSO e SGU quando queste hanno un impatto sui flussi transfrontalieri che influisce sulla sicurezza operativa dei sistemi di trasmissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1485

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