Regolamento Delegato (UE) 2017/1533 della Commissione dell'8 Settembre 2017 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/1165 per quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)Dal 3 all'8 agosto 2017 alcuni Stati membri e parti interessate hanno informato la Commissione di una grave turbativa del mercato nel settore delle pesche e delle pesche noci, causata da un elevato livello di produzione e di scorte, in particolare in Grecia, Spagna e Italia. In Spagna le scorte di pesche e pesche noci ammontano a 87 000 tonnellate, e il 50 % delle pesche non era ancora stato raccolto all'inizio di agosto. In Italia le scorte di pesche e pesche noci ammontano a 130 000 tonnellate, e il 30 % dei prodotti non è ancora stato raccolto.

(2)Dall'introduzione dell'embargo russo sulle importazioni di ortofrutticoli dall'Unione nel 2014, i produttori hanno ricercato mercati di esportazione alternativi. Le esportazioni verso la Bielorussia, che rappresenta attualmente la prima destinazione per l'esportazione di pesche e pesche noci durante il periodo di raccolta, sono tuttavia diminuite del 25 % dal 2015. Le esportazioni sono ancora più colpite dal 1o luglio 2017, in seguito all'introduzione di misure sanitarie e fitosanitarie nei paesi membri dell'Unione economica eurasiatica, in particolare la Bielorussia. L'esportazione verso paesi terzi è inoltre difficile a causa della caratteristica deperibilità del prodotto.

(3)La combinazione di tali circostanze incide sui prezzi. Sulla scorta dei dati disponibili, la situazione di mercato e in particolare dei prezzi è molto simile a quella del 2014, al momento dell'introduzione dell'embargo russo.

(4)La Spagna e l'Italia hanno confermato che le organizzazioni dei produttori hanno già attuato le misure di prevenzione e di gestione delle crisi nell'ambito dei loro programmi operativi, avvalendosi delle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione (2). Ai sensi dei regimi vigenti non esiste pertanto alcun margine di manovra per ritirare ulteriori quantitativi dal mercato.

(5)Le attuali circostanze rappresentano una significativa turbativa del mercato nel settore delle pesche e delle pesche noci e tale situazione, o i suoi effetti sul mercato, sono verosimilmente destinati a persistere o a peggiorare, mentre le normali misure di prevenzione e di gestione delle crisi contemplate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti.

(6)Sebbene tale turbativa del mercato sia solo indirettamente connessa all'embargo russo, è opportuno, per motivi di ordine pratico e a fini di semplificazione, avvalersi del sistema in essere istituito dal regolamento delegato (UE) 2017/1165.

(7)Affinché abbiano un impatto sufficiente per stabilizzare il mercato, è opportuno triplicare i quantitativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1165 per le pesche e le pesche noci per i produttori in Grecia, Spagna e Italia.

(8)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/1165.

(9)Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi durante la principale stagione di raccolta, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data in cui la situazione è stata comunicata formalmente e de facto alla Commissione dagli Stati membri, ossia il 3 agosto 2017,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1165 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 Settembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1533

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