Regolamento Delegato (UE) 2017/1542 della Commissione dell'8 Giugno 2017 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e m),

considerando quanto segue:

(1)Il piano di investimenti per l'Europa verte sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse finanziarie esistenti e nuove. In particolare, il terzo pilastro del piano di investimenti punta sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti e su una maggiore prevedibilità regolamentare per far sì che l'Europa possa continuare ad attrarre investimenti.

(2)Uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali consiste nel mobilitare i capitali in Europa e nel convogliarli, tra l'altro, verso i progetti infrastrutturali che li necessitano per potersi espandere e creare posti di lavoro. Le imprese di assicurazione, in particolare quelle del ramo vita, che sono tra i maggiori investitori istituzionali in Europa, hanno la capacità di fornire finanziamenti, in forma di strumenti di capitale o di crediti, per i progetti infrastrutturali a lungo termine.

(3)Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione (2), che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), che ha creato una classe distinta di attività per i progetti infrastrutturali ai fini delle calibrazioni del rischio.

(4)La Commissione ha chiesto e ricevuto un'ulteriore consulenza tecnica dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per quanto riguarda i criteri e la calibrazione di una nuova classe di attività riguardante le società di infrastrutture. L'Autorità ha raccomandato anche talune modifiche ai criteri per stabilire l'ammissibilità degli investimenti in progetti infrastrutturali introdotti dal regolamento (UE) 2016/467.

(5)Per tenere conto di situazioni di finanziamento strutturato di progetti cui partecipano più entità giuridiche di un gruppo di imprese, il termine «entità responsabile del progetto infrastrutturale» dovrebbe essere sostituito con un termine che ricomprenda sia le singole entità che i gruppi societari. Per includere le entità che ricavano una parte sostanziale dei loro redditi da attività infrastrutturali, dovrebbe essere modificata la formulazione dei criteri relativi alle entrate. Per valutare le fonti delle entrate dell'entità infrastrutturale si dovrebbe utilizzare l'esercizio finanziario più recente, se disponibile, o una proposta di finanziamento, come il prospetto di obbligazioni, o le proiezioni finanziarie in una richiesta di prestito. La definizione di attività infrastrutturali dovrebbe includere le attività materiali, in modo che le entità infrastrutturali pertinenti possano soddisfare i criteri di ammissibilità.

(6)Per evitare l'esclusione pura e semplice delle entità infrastrutturali che non sono in grado di fornire garanzie ai creditori su tutte le attività per ragioni giuridiche o di proprietà, occorre contemplare meccanismi che consentano altre forme di garanzia a favore dei detentori del debito.

(7)Tenendo conto di situazioni in cui la legge nazionale vieta il pegno prima dell'inadempimento, l'obbligo di dare in garanzia strumenti di capitale ai detentori del debito dovrebbe essere incluso nelle altre forme di garanzia.

(8)Se il consenso dei detentori del debito esistenti è implicito nei termini del documento pertinente, ad esempio come limite massimo di indebitamento, dovrebbe essere consentita l'ulteriore emissione di debito da parte di un'entità infrastrutturale o di un gruppo di imprese esistenti per gli investimenti infrastrutturali ammissibili.

(9)Le calibrazioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbero essere proporzionate al rischio connesso.

(10)In linea con la richiesta contenuta nella consulenza tecnica dell'EIOPA di modificare l'attuale trattamento degli investimenti in progetti infrastrutturali ammissibili, è opportuno modificare le disposizioni vigenti per i progetti infrastrutturali.

(11)La consulenza tecnica dell'EIOPA, corroborata da prove complementari, conferma che gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili possono essere più sicuri degli investimenti non infrastrutturali. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per includere le nuove calibrazioni del rischio per i prestiti per investimenti ammissibili in società di infrastrutture, in modo da distinguere tali investimenti da quelli non infrastrutturali.

(12)Definizioni e criteri di ammissibilità adeguati dovrebbero garantire un comportamento prudente in materia di investimenti da parte delle imprese di assicurazione. Tali definizioni e criteri dovrebbero prevedere che la calibrazione sia ridotta solo per gli investimenti più sicuri.

(13)La diversificazione delle entrate può non essere sempre possibile per le entità infrastrutturali che forniscono attività o servizi infrastrutturali essenziali ad altre società di infrastrutture. In tali situazioni i contratti «take-or-pay» dovrebbero essere ammessi in sede di valutazione della prevedibilità delle entrate.

(14)Le prove di stress nel quadro della gestione del rischio di investimento dovrebbero considerare i rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali. Tuttavia, al fine di operare una valutazione prudente del rischio di investimento, le entrate derivanti da tali attività non dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare se gli obblighi finanziari possano essere soddisfatti.

(15)A seguito dell'introduzione della nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili, dovrebbero essere allineate di conseguenza altre disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35, ad esempio la formula per il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di dovuta diligenza che sono essenziali per l'adozione di decisioni d'investimento prudenti da parte delle imprese di assicurazione.

(16)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1542

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