Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione del 19 Settembre 2017 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo.

(2)L'allegato 2-A dell'accordo prevede tra l'altro contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e le carni suine. L'allegato 2-B dell'accordo disciplina aspetti specifici relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Il punto 6 dell'allegato 2-A stabilisce disposizioni transitorie per il primo anno.

(3)L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017. È pertanto necessario aprire periodi contingentali annui per l'importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada a partire dal 21 settembre 2017. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nei settori delle carni bovine e delle carni suine dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5) stabilisce inoltre le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. È opportuno che i suddetti regolamenti si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(5)È inoltre opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6) relative alle domande di titoli, alla situazione dei richiedenti, al rilascio dei titoli d'importazione e alla cauzione da depositare si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

(6)L'allegato 2-B dell'accordo stabilisce inoltre le modalità da seguire quando un titolo viene restituito. È necessario stabilire disposizioni sulla restituzione dei titoli inutilizzati.

(7)Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire le disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

(8)L'allegato 2-A dell'accordo prevede che, a partire dall'anno 1, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni suine siano maggiorati di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume di prodotti del settore delle carni suine originari del Canada stabilito dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (7). Inoltre, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni bovine fresche o refrigerate devono essere maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (8) e gestiti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione (9). Il regolamento (CE) n. 442/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza al fine di detrarre i volumi corrispondenti.

(9)L'allegato 2-A dell'accordo prevede inoltre che le merci originarie del Canada importate nell'Unione attraverso il contingente tariffario esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (10) debbano essere esenti da dazi doganali alla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.

(10)Tenuto conto dell'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 21 settembre 2017, è opportuno che tutti i quantitativi relativi al periodo contingentale 2017 siano messi a disposizione per le domande a partire dal mese di ottobre 2017 per tutti i richiedenti ammissibili.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1585

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