Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1595 della Commissione del 21 Settembre 2017 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel Registro delle Denominazioni di Origine Protette…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (di seguito DOP) «Gorgonzola», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)Poiché la modifica in questione non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) la domanda di modifica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)Le modifiche riguardano la descrizione del prodotto, la prova dell'origine, il metodo di ottenimento, l'etichettatura, il confezionamento e le norme di certificazione.

(4)Il 22 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dal Belgio. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 21 ottobre 2016.

(5)Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 7 giugno 2016 la Commissione ha invitato l'Italia e il Belgio ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.

(6)Il termine è stato prorogato di ulteriori tre mesi.

(7)Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 5 giugno 2017 l'Italia ha comunicato alla Commissione i risultati dell'accordo.

(8)L'opposizione formulata dal Belgio verteva sul fatto che, contrariamente a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di modifica non stabiliva norme chiare per il confezionamento e il sistema di certificazione.

(9)In particolare, l'opponente criticava il punto 3.6 del documento unico modificato, che recita: «Il “Gorgonzola” può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo. Al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo del formaggio “Gorgonzola” immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, il taglio e il confezionamento del “Gorgonzola” in frazioni deve infatti essere certificato dall'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, da altro organismo di controllo.».

(10)È stato sostenuto che tali norme non chiariscono quali condizioni devono essere rispettate e controllate affinché il taglio e il confezionamento del formaggio «Gorgonzola» DOP siano certificati. Inoltre il nuovo sistema potrebbe non essere operativo prima di diversi mesi. Poiché l'organismo di certificazione di norma prende un certo tempo per le decisioni relative alle domande di certificazione, durante il periodo di esame gli operatori sarebbero privati della base giuridica per utilizzare la denominazione registrata nella commercializzazione del prodotto.

(11)Pertanto l'opponente mirava a chiarire gli obblighi precisi nell'ambito della procedura di certificazione e a ottenere un periodo transitorio per agevolare l'avvio del nuovo sistema di certificazione, durante il quale i trasformatori e i confezionatori possono continuare a commercializzare i loro prodotti utilizzando la denominazione registrata DOP «Gorgonzola» fino a quando l'organismo incaricato di concedere la certificazione abbia raggiunto una decisione in merito alla loro domanda.

(12)L'Italia ha convenuto che le norme sul confezionamento e sui controlli dovevano essere dettagliate. L'organismo di controllo della DOP Gorgonzola ha elaborato un documento che, secondo l'opponente, chiarisce la maggior parte delle questioni sollevate.

(13)Il disciplinare e il documento unico sono stati ulteriormente modificati. È stato stabilito che le frazioni preconfezionate devono essere ottenute da forme intere, mezze forme e frazioni di forme la cui origine sia stata certificata. Sono stati ricordati i requisiti di tracciabilità e gli obblighi in materia di etichettatura che gli operatori devono osservare.

(14)Inoltre, al fine di agevolare l'avvio del nuovo sistema di certificazione e di consentire agli operatori che tagliano e confezionano il prodotto al di fuori della zona geografica di beneficiare di un termine adeguato per presentare la domanda di certificazione e di continuare a commercializzare il loro prodotto con la denominazione registrata DOP «Gorgonzola», la norma specifica in materia di confezionamento secondo la quale il «Gorgonzola» può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo, dovrebbe essere applicata solo sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(15)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la modifica dovrebbe essere approvata. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, relativa alla denominazione «Gorgonzola» (DOP). Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La norma di cui all'articolo 4 del disciplinare e al punto 3.6 del documento unico, secondo la quale «il “Gorgonzola” può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo», si applica a decorrere dal 12 aprile 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1595

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