Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio del 10 Ottobre 2017 che modifica la Decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare Democratica di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR 2375 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione sia per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare di Corea («RPDC») il 2 settembre 2017 sia per il pericolo che le attuali attività legate al nucleare e ai missili balistici condotte dalla RPDC rappresentano per la pace e la stabilità nella regione e al di fuori di essa. L'UNSC ha altresì riscontrato che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

(3)L'UNSCR 2375 (2017) estende il divieto di esportazione e importazione di taluni beni da e verso la RPDC e le restrizioni agli investimenti nella RPDC.

(4)L'UNSCR 2375 (2017) vieta altresì il rilascio di permessi di lavoro per cittadini della RPDC nella giurisdizione degli Stati membri.

(5)L'UNSCR 2375 (2017) prevede inoltre il rafforzamento dell'interdizione marittima relativa a navi da carico.

(6)È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)Tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) (“comitato delle sanzioni”) conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»;

2)All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)Qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

3)E’ inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 quater

1.È vietato l'approvvigionamento nella RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti), siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

2.Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione preventiva secondo una valutazione caso per caso.

3.Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti) relativamente ai quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017 e fino al 10 dicembre 2017, purché tali importazioni e i relativi dettagli siano notificati al comitato delle sanzioni entro il 24 gennaio 2018»;

4)L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

2.Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di tutti i prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri.

3.Il paragrafo 2 non si applica per quanto riguarda la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri, per un quantitativo massimo di 500 000 barili durante un periodo iniziale di tre mesi che inizia il 1o ottobre 2017 e termina il 31 dicembre 2017 e per un quantitativo massimo di 2 000 000 di barili all'anno durante un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2018 e successivamente su base annua, a condizione che:

a)Lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni 30 giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione; e

b)La fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

c)Le operazioni di fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1838

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