Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1926 della Commissione del 31 Maggio 2017 che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 3, lettera a), della direttiva 2010/40/UE indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale per lo sviluppo e l'utilizzo di specifiche e norme.

(2)L'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi nel suo territorio.

(3)Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sulla mobilità, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti ai sensi della direttiva 2010/40/UE, in particolare i regolamenti delegati (UE) n. 886/2013 (2) e (UE) 2015/962 (3) della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 454/2011 della Commissione (4).

(4)Per quanto riguarda la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme minime per il riutilizzo di informazioni del settore pubblico in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità dei trasporti e degli operatori dei trasporti, dovrebbero applicarsi le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva 2003/98/CE.

(5)Ogni volta che le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento di dati personali, questo deve essere effettuato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e alla direttiva 2002/58/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nonché alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione. Le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile dovrebbero essere trattate in stretta conformità con il principio di minimizzazione dei dati ed esclusivamente per le finalità del presente regolamento e fintantoché è necessario. Tali dati non dovrebbero consentire di indentificare l'interessato o di renderlo identificabile, ogniqualvolta ciò sia possibile e non ostacoli lo scopo del presente regolamento.

(6)Se il servizio di informazione si basa sulla raccolta di dati, anche di geolocalizzazione, è opportuno che gli utenti finali siano chiaramente informati dell'acquisizione di tali dati, delle modalità che presiedono alla loro raccolta e potenziale tracciabilità e del periodo di conservazione dei dati. I soggetti i che raccolgono dati pubblici e privati, come gli operatori dei trasporti, le autorità dei trasporti, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità e i produttori di mappe digitali dovrebbero applicare misure tecniche adeguate (come la tutela della riservatezza e la protezione dei dati fin dalla progettazione) per garantire la pseudonimizzazione (8) dei dati ricevuti dagli utenti finali.

(7)La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) mira a creare un'infrastruttura di dati territoriali nell'Unione che consenta la condivisione e l'accesso pubblico in tutta l'Unione alle informazioni territoriali, comprese le informazioni relative alle reti di trasporto, allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell'Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con quelle stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (10).

(8)Le specifiche definite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti i modi di trasporto

nell'Unione, ad esempio i trasporti di linea (aerei, ferrovie comprese ferrovie ad alta velocità, ferrovie convenzionali e sistemi di trasporto leggero su rotaia, autobus a lunga percorrenza, trasporti marittimi compresi traghetti, metropolitana, tram, autobus, filobus, funivie), i trasporti a richiesta (bus navetta, traghetto navetta, taxi, ride sharing, car sharing, car pooling, noleggio auto, bike sharing, noleggio biciclette, servizi di bus a chiamata) e i trasporti privati (auto, motocicletta, bicicletta, a piedi). Lo spostamento a piedi come opzione di mobilità per compiere parti del primo e ultimo tratto di viaggio ha una grande rilevanza per le informazioni sulla mobilità multimodale e può generare non solo vantaggi ambientali e di gestione della rete ma anche benefici diretti per la salute del viaggiatore.

(9)Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) definisce l'infrastruttura dei trasporti, che fa parte delle reti transeuropee di trasporto centrali e globali. Per rispondere alle esigenze di mobilità degli utenti finali in tutto il territorio dell'Unione e per massimizzare il pieno potenziale delle informazioni sulla mobilità multimodale, è necessaria una copertura completa della rete «da porta a porta». Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla rete globale TEN-T, compresi i nodi urbani e le altre parti della rete di trasporto.

(10)Al fine di sostenere la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione europea, si possono utilizzare sia approcci centralizzati basati sulla fornitura di dati sia approcci decentralizzati basati sulla fornitura di dati e servizi. Pertanto il presente regolamento dovrebbe disciplinare la fornitura sia di dati sia di servizi, in modo da sostenere entrambi gli approcci. Al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di tali dati per la predisposizione di servizi di informazione globali sulla mobilità, le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiestadovrebbero rendere i dati statici, i corrispondenti metadati e le informazioni sulla qualità dei dati accessibili agli utenti attraverso un punto di accesso nazionale o comune. Il punto di accesso può assumere varie forme, ad esempio di banca dati, archivio di dati, marketplace di dati, repertorio, registro, portale web o simili in base alla natura dei dati. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'eventualità di raggruppare i punti di accesso pubblici e privati esistenti in un unico punto, consentendo così l'accesso a tutti i tipi di dati disponibili rientranti nel campo di applicazione delle presenti specifiche.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1926

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