Regolamento Delegato (UE) 2017/1961 della Commissione del 2 Agosto 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato 12 risoluzioni enologia incluse nella decisione del Consiglio del 7 ottobre 2016, tra cui due nuove pratiche enologiche riguardanti l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli e il trattamento del vino con poliaspartato di potassio. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.

(2)Conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione tiene conto della protezione della salute pubblica. L'impiego di additivi alimentari dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il poliaspartato di potassio non figurava nell'elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tuttavia, l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione (4) per includere il poliaspartato di potassio nel suddetto elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti. Di conseguenza, il trattamento del vino con poliaspartato di potassio può essere ora autorizzato nell'Unione.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1961

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