Decisione (UE) 2017/2105 del Consiglio del 10 Novembre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell’Accordo Commerciale…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («accordo commerciale»), è stato applicato in via provvisoria con la Colombia dal 1o agosto 2013 (1).

(2)A norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio può adottare decisioni per consenso che riguardano solo la parte Unione e il paese andino firmatario interessato (vale a dire, la Colombia), purché tali decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.

(3)Il comitato per il commercio adotterà, nel corso della sua quarta riunione che si terrà il 24 novembre 2017, la decisione di approvare la modifica dell'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2. La modifica consiste in un chiarimento dei soggetti interessati dalla disciplina degli appalti pubblici dell'amministrazione regionale e locale in Colombia. La modifica comporta l'aggiunta di una nota alla sottosezione 2, indicante gli appalti pubblici interessati della Colombia, al fine di specificare che rientrano tra i «soggetti appaltanti» tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno concordato che tale modifica non richiederebbe adeguamenti compensativi.

(4)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 Novembre 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

U. PALO

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2105

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