Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione del 21 Novembre 2017 relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del Regolamento (UE)…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/1952 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione.

(2)A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati statistici in formato elettronico al fine di conformarsi all'opportuno formato tecnico da stabilire a cura della Commissione.

(3)Gli standard statistici e tecnici per lo scambio delle statistiche ufficiali sono definiti nel sistema SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). È pertanto opportuno che la Commissione (Eurostat) stabilisca un formato tecnico conforme a tali standard nell'ambito del sistema statistico europeo in stretta collaborazione con gli Stati membri.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

I dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione sono forniti a Eurostat mediante il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli con strumenti elettronici.

Articolo 2

La struttura da usare per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è stabilita negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Novembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2169

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