Decisione della Banca Centrale europea del 17 Settembre 2014 sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3,

Considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito il «regolamento sull'MVU») istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.

(2)L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di assolvere i compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza non dovrebbero interferire con quelli della BCE relativi alla politica monetaria, né esserne determinati. Inoltre, i compiti in materia di vigilanza non dovrebbero interferire con quelli della BCE relativi al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) né con qualsiasi altro compito ad essa conferito. La BCE è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa le modalità con le quali ottempera a tale disposizione. I compiti in materia di vigilanza attribuiti alla BCE non possono incidere sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria. Inoltre, il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza dovrebbe essere separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE.

(3)L'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU impone alla BCE, ai fini dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, di adottare e pubblicare le necessarie norme interne, comprese quelle sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali.

(4)L'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di garantire che il Consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

(5)Al fine di garantire la separazione tra la politica monetaria e i compiti in materia di vigilanza, l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di istituire un gruppo di esperti di mediazione per risolvere le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza. Esso includerà un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice e ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE è tenuta ad adottare e rendere pubblico il regolamento istitutivo del gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno; in questo contesto la BCE ha adottato il regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/26) (2).

(6)Il regolamento interno della BCE è stato modificato (3) allo scopo di adattare l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali ai nuovi obblighi imposti dal regolamento sull'MVU e di chiarire l'interazione degli organi coinvolti nel processo di preparazione e adozione delle decisioni di vigilanza.

(7)Gli articoli da 13 octies a 13 undecies del regolamento interno della BCE disciplinano in modo dettagliato l'adozione di decisioni da parte del Consiglio direttivo in materie correlate al regolamento sull'MVU. In particolare, l'articolo 13 octies attiene all'adozione di decisioni finalizzate ad assolvere i compiti di cui all'articolo 4 del regolamento sull'MVU mentre l'articolo 13 novies concerne l'adozione di decisioni finalizzate all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU, in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento sull'MVU.

(8)L'articolo 13 duodecies del regolamento interno della BCE dispone che la BCE deve esercitare i compiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. A tale riguardo, la BCE è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Al contempo, la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non esclude lo scambio delle informazioni necessarie all'adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC tra questi due settori funzionali.

(9)L'articolo 13 terdecies del regolamento interno della BCE dispone che le riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza abbiano luogo separatamente rispetto alle riunioni ordinarie del Consiglio direttivo e abbiano distinti ordini del giorno.

(10)In conformità all'articolo 13 quaterdecies del regolamento interno della BCE concernente la struttura interna della BCE in relazione ai compiti in materia di vigilanza, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna e al personale della BCE comprende anche i compiti di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura. Il Consiglio di vigilanza, di concerto con il Comitato esecutivo, può costituire e sciogliere sottostrutture provvisorie, come gruppi di lavoro e task force. Questi prestano assistenza nelle attività relative ai compiti in materia di vigilanza e riferiscono al Consiglio di vigilanza. L'articolo 13 quaterdecies dispone altresì che il segretario del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo sia designato dal presidente della BCE, previa consultazione del presidente del Consiglio di vigilanza. Il segretario si coordina con il segretario del Consiglio direttivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti di vigilanza ed è incaricato di stendere il resoconto dei lavori.

(11)Il considerando 66 del regolamento sull'MVU chiarisce che la separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari ai fini di una politica monetaria indipendente e garantire che l'esecuzione dei compiti in materia di vigilanza sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal regolamento sull'MVU. Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza dovrebbe rispondere al presidente del Consiglio di vigilanza. In questo contesto, al fine di soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU (4), la BCE ha costituito una struttura composta da quattro Direzioni generali per l'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza e un segretariato del Consiglio di vigilanza, che sotto il profilo funzionale rispondono al presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. La BCE ha ulteriormente identificato diversi settori operativi che, in quanto servizi condivisi, prestano supporto alle funzioni di politica monetaria e a quelle di vigilanza della BCE rispetto ai quali non insorgono conflitti di interesse tra gli obiettivi di vigilanza e quelli di politica monetaria. Nell'ambito di settori operativi che svolgono 'servizi condivisì sono state istituite divisioni dedicate a compiti di vigilanza.

(12)L'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea impone ai membri degli organi decisionali della BCE e al personale della BCE e delle banche centrali nazionali l'obbligo del segreto professionale. Il considerando 74 del regolamento sull'MVU precisa che il Consiglio di vigilanza, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza dovrebbero essere vincolati a un segreto professionale appropriato. L'articolo 27 del regolamento sull'MVU estende il vincolo del segreto professionale ai membri del Consiglio di vigilanza e al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza.

(13)Lo scambio di informazioni tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza della BCE dovrebbe essere organizzato in stretta aderenza ai limiti imposti dal diritto dell'Unione (5), tenendo conto del principio di separazione. Trovano applicazione gli obblighi a tutela di informazioni riservate, imposti da leggi e regolamenti applicabili, come il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6) sulla raccolta di informazioni statistiche riservate e le disposizioni della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla condivisione di informazioni in materia di vigilanza. Fatte salve le condizioni dettate nella presente decisione, il principio di separazione si applica allo scambio di informazioni riservate tra la funzione di politica monetaria e quella di vigilanza.

(14)Ai sensi del considerando 65 del regolamento sull'MVU, la BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'assolvimento dei compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Detti compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata dalla funzione di politica monetaria per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente ai propri obiettivi. Al contempo, l'effettiva separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non dovrebbe impedire, ove possibile e opportuno, di trarre i vantaggi che possono derivare dalla concentrazione di tali funzioni nella stessa istituzione, inclusa la possibilità di attingere all'ampia esperienza della BCE in questioni di stabilità macroeconomica e finanziaria e di limitare la duplicazione dell'attività nella raccolta delle informazioni. È necessario pertanto predisporre meccanismi che consentano un flusso adeguato di dati e altre informazioni riservate tra le due funzioni di politica economica,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1.La presente decisione istituisce meccanismi in ottemperanza all'obbligo di separare la funzione di politica monetaria della BCE da quella di vigilanza (di seguito, congiuntamente, le «funzioni di politica economica»), con particolare riferimento al segreto professionale e allo scambio di informazione tra le due funzioni di politica economica.

2.La BCE assolve i propri compiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza non interferiscono con quelli relativi alla politica monetaria, né ne sono determinati. I compiti della BCE in materia di vigilanza non interferiscono inoltre con i compiti relativi al CERS né con qualsiasi altro compito. I compiti della BCE in materia di vigilanza e il monitoraggio continuo della solidità finanziaria e della solvibilità delle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema sono organizzati in modo tale da evitare distorsioni nelle finalità dell'una o dell'altra funzione.

3.La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e quelle vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)per informazioni riservate si intendono informazioni classificate come «ECB-CONFIDENTIAL» ovvero «ECB-SECRET» ai sensi del regime di riservatezza della BCE; altre informazioni riservate, incluse quelle disciplinate dalle norme in materia di protezione dei dati o dall'obbligo di segreto professionale, originate all'interno della BCE o ad essa trasmesse da altri organismi o persone fisiche; informazioni riservate comprese nell'ambito di applicazione delle norme in materia di segreto professionale dettate dalla direttiva 2013/36/UE; nonché informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98;

2)per «necessità di conoscere» si intende la necessità di accedere a informazioni riservate necessarie per l'adempimento di una funzione o compito statutari della BCE che, in caso di informazioni recanti la classificazione «ECB-CONFIDENTIAL», sia sufficiente a consentire al personale di accedere a informazioni rilevanti per l'assolvimento dei suoi compiti e rilevare dai colleghi i compiti loro affidati con la massima tempestività;

3)per «dati grezzi» si intendono i dati trasmessi da soggetti segnalanti successivamente al trattamento e alla validazione statistica, ovvero i dati generati dalla BCE nell'assolvimento delle sue funzioni;

4)per «regime di riservatezza» della BCE si intende il regime della BCE che definisce le modalità di classificazione, trattamento e protezione di informazioni riservate della BCE.

Articolo 3

Separazione organizzativa

1.La BCE mantiene le procedure decisionali relative alle funzioni di politica monetaria autonome da quelle in materia di vigilanza.

2.Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. La competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura.

3.Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti di vigilanza è separato dal punto di vista organizzativo dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Il personale coinvolto nell'assolvimento di compiti in materia di vigilanza risponde al Comitato esecutivo per quanto concerne problemi organizzativi, relativi alle risorse umane e amministrativi, mentre risponde sul piano funzionale al presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, salvo quanto previsto al paragrafo 4.

4.La BCE può istituire servizi condivisi a supporto sia della funzione di politica monetaria sia di quella di vigilanza al fine di evitare la duplicazione di tali funzioni di supporto, contribuendo in tal modo ad assicurare un'efficiente ed efficace prestazione dei servizi. A tali servizi non si applica l'articolo 6 per quanto concerne lo scambio di informazioni con le funzioni di politica economica interessate.

Articolo 4

Segreto professionale

1.I membri del Consiglio di vigilanza, quelli del Comitato direttivo e di ogni altra sottostruttura istituita dal Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni del tipo coperto dall'obbligo di segreto professionale.

2.I soggetti che hanno accesso ai dati contemplati dalla legislazione dell'Unione che impone un obbligo di segreto professionale sono tenuti a conformarsi a detta legislazione.

3.La BCE assoggetta coloro che direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, forniscono servizi connessi all'adempimento di compiti di vigilanza a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale mediante accordi contrattuali.

4.Ai soggetti specificati ai paragrafi da 1 a 3 si applicano le norme sul segreto professionale di cui alla direttiva 2013/36/UE. In particolare, le informazioni riservate che tali persone ricevono nello svolgimento dei loro compiti possono essere comunicate soltanto in forma sintetica o aggregata, in modo da impedire l'identificazione dei singoli enti creditizi, salvo nei casi contemplati dal diritto penale.

5.Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

6.Il presente articolo non preclude alla funzione di vigilanza della BCE di scambiare informazioni con altre autorità nazionali o dell'Unione in conformità al diritto dell'Unione applicabile. Le informazioni così scambiate sono soggette ai paragrafi da 1 a 5.

7.Il regime di riservatezza della BCE si applica ai membri del Consiglio di vigilanza della BCE, al personale della BCE e al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti che esercitano compiti in materia di vigilanza, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Articolo 5

Principi generali in materia di accesso alle informazioni tra funzioni di politica economica e classificazione

1.In deroga all'articolo 4, è permesso lo scambio di informazioni tra funzioni di politica economica purché esso sia consentito dal pertinente diritto dell'Unione.

2.Le informazioni diverse dai dati grezzi sono classificate in conformità al regime di riservatezza della BCE dalla funzione di politica economica della BCE che è in possesso delle informazioni. I dati grezzi sono oggetto di classificazione separata. Lo scambio di informazioni riservate tra le due funzioni di politica economica è soggetto alle regole procedurali e di governance dettate a tale scopo, e al requisito della necessità di conoscere che deve essere dimostrato dalla funzione di politica economica della BCE che formula la richiesta.

3.L'accesso a informazioni riservate da parte della funzione di vigilanza o di quella di politica monetaria nei confronti dell'altra funzione di politica economica è consentito dalla funzione di politica economica della BCE che è in possesso delle informazioni in conformità al regime di riservatezza della BCE, salva diversa disposizione della presente decisione. In caso di conflitto tra le due funzioni di politica economica della BCE in merito all'accesso a informazioni riservate, l'accesso a informazioni riservate è deciso dal Comitato esecutivo nel rispetto del principio di separazione. Deve essere garantita la coerenza delle decisioni in materia di diritto di accesso e la loro adeguata registrazione.

Articolo 6

Scambio di informazioni riservate tra funzioni

1.Informazioni riservate sono comunicate da una funzione della BCE all'altra in forma di dati non anonimizzati relativi a segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP) (8) e di altri dati grezzi a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere, previa approvazione del Comitato esecutivo, salva diversa disposizione nel diritto dell'Unione. Informazioni riservate sono comunicate dalla funzione di vigilanza della BCE alla funzione di politica monetaria in forma di dati anonimizzati COREP e FINREP e di altri dati grezzi a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere, salva diversa disposizione nel diritto dell'Unione.

2.Una funzione di politica economica della BCE non può comunicare all'altra informazioni riservate contenenti valutazioni o raccomandazioni di politica economica se non a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere e assicurando che ciascuna funzione sia esercitata in conformità ai rispettivi obiettivi, e con espressa autorizzazione del Comitato esecutivo.

Una funzione di politica economica della BCE può comunicare all'altra informazioni riservate in forma aggregata che non contengano informazioni su singole istituzioni bancarie né informazioni sensibili sul piano della politica economica connesse alla preparazione di decisioni da parte dell'altra funzione di politica economica, a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere e in modo tale da assicurare che ciascuna funzione di politica economica sia esercitata in conformità ai rispettivi obiettivi.

3.L'analisi delle informazioni confidenziali ricevute ai sensi del presente articolo sono condotte autonomamente dalla funzione di politica economica destinataria in conformità ai suoi obiettivi. Le successive decisioni saranno prese esclusivamente su tale base.

Articolo 7

Scambio di informazioni riservate riguardanti dati personali

Lo scambio di informazioni riguardanti dati personali è soggetto al pertinente diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 8

Scambio di informazioni riservate in situazioni di emergenza

In deroga all'articolo 6, in situazioni d'emergenza di cui all'articolo 114 della Direttiva 2013/36/UE, le funzioni di politica economica della BCE comunicano, senza indugio, informazioni riservate all'altra funzione di politica economica della BCE ove tali informazioni siano rilevanti per l'esercizio dei compiti di quest'ultima rispetto all'emergenza in atto.

Articolo 9

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno,il 17 Settembre 2014

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_300_R_0012

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