Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio dell'11 Dicembre 2017 che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

visto il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE)prevede che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione.

(2)Il 13 novembre 2017 ventitré Stati membri e il 7 dicembre altri due Stati membri hanno congiuntamente notificato al Consiglio e all'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, TUE, la loro intenzione di partecipare tutti alla PESCO dal momento che soddisfano i requisiti summenzionati e hanno sottoscritto reciprocamente gli impegni più vincolanti in tale ambito riportati nell'allegato della presente decisione e sulla base di tutti gli altri elementi della notifica, inclusi il preambolo e i principi guida della PESCO di cui all'allegato I della notifica, a cui restano interamente vincolati, e rammentando inoltre l'articolo 42 TUE, compreso l'articolo 42, paragrafo 7 (1).

(3)Gli impegni più vincolanti riportati nell'allegato della presente decisione sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 allegato ai trattati e con gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo.

(4)La decisione degli Stati membri di partecipare alla PESCO è volontaria e di per sé non pregiudica la sovranità nazionale o il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. I contributi degli Stati membri partecipanti per assolvere gli impegni più vincolanti nel quadro della PESCO saranno apportati in conformità con le loro disposizioni costituzionali applicabili.

(5)Tra gli impegni vincolanti nel quadro della PESCO figura l'aumento dei progetti congiunti e collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa. Tali progetti possono essere sostenuti da contributi provenienti dal bilancio dell'Unione nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti e programmi dell'Unione.

(6)Gli Stati membri partecipanti hanno precisato, nei rispettivi piani nazionali di attuazione, la loro capacità di adempiere gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto.

(7)Essendo state soddisfatte le condizioni necessarie, è opportuno quindi che il Consiglio adotti la decisione che istituisce la PESCO.

(8)Ogni altro Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla PESCO può notificare la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, TUE.

(9)L'alto rappresentante sarà pienamente associato ai lavori concernenti la PESCO.

(10)Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell'Unione. Il Consiglio e, entro i limiti delle rispettive competenze, l'AR e la Commissione dovrebbero cooperare al fine di massimizzare le sinergie laddove opportuno.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2315

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