Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione del 13 Dicembre 2017 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti Regolamenti:

-Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2),

-Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (3),

-Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (4) e

-Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (5).

(2)I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti Regolamenti:

-Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (6),

-Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (7),

-Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (8) e

-Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (9).

(3)A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2017 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

(5)Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2017 tali Stati membri non dispongono di contingenti per tali stock.

(6)A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (11), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(7)Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(8)Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT). In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 la detrazione è stata applicata sulla totalità del contingente di marlin bianco disponibile nel 2017, conformemente agli orientamenti stabiliti nella comunicazione 2012/C 72/07. Dal momento che il contingente di marlin bianco nell'Oceano atlantico disponibile nel 2017 non è sufficiente, la Spagna ha chiesto, con lettera del 9 agosto 2017, di imputare la detrazione residua (comprese eventuali detrazioni in sospeso da anni precedenti) sul contingente di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) per il 2017. È opportuno accettare tale richiesta, conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(9)Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato di tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Con lettera del 20 luglio 2017 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di tre anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerato che, a norma del paragrafo 5 della raccomandazione supplementare ICCAT 13-05 relativa al programma di ricostituzione del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale (12), la detrazione dev'essere applicata entro un termine massimo di due anni, una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni può eccezionalmente essere accettata in alternativa.

(10)Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N. Dai dati corretti trasmessi dalla Spagna il 4 agosto 2017 risulta che il superamento del suo contingente di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è inferiore al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. È quindi opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente spagnolo del 2017 di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2309

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