Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le Direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Le direttive 91/672/CEE (3) e 96/50/CE del Consiglio (4) rappresentano i primi passi compiuti in direzione dell’armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d’equipaggio nel settore della navigazione interna.

(2)I requisiti per i membri d’equipaggio che navigano sul Reno non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE e sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), a norma del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

(3)La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applica alle professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave. Il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati a norma della direttiva 2005/36/CE non è, tuttavia, pienamente adeguato alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna esistenti in particolare nelle vie navigabili interne collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro.

(4)Uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione nel 2014 evidenziava il fatto che la limitazione dell’ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE ai conduttori di nave e la mancanza di riconoscimento automatico dei certificati di conduzione rilasciati conformemente a tali direttive sul Reno ostacolano la mobilità dei membri d’equipaggio nel settore della navigazione interna.

(5)Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell’ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. Per un’applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione. Queste considerazioni si applicano anche ai giovani, per i quali è importante tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro in conformità della direttiva 94/33/CE del Consiglio (6).

(6)La navigazione sportiva o ricreativa, la conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente e la navigazione delle forze armate o dei servizi di emergenza sono attività che non necessitano di qualifiche simili a quelle richieste per la navigazione professionale per il trasporto di merci e persone. Pertanto, le persone che effettuano tali attività non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(7)I conduttori di nave che navigano in circostanze che presentano particolari pericoli per la sicurezza dovrebbero essere titolari di autorizzazioni specifiche, per la conduzione, in particolare, di grandi convogli, di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, per la navigazione in condizioni di visibilità ridotta, su vie navigabili interne a carattere marittimo o su vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione. Per ottenere tale autorizzazione, i conduttori di nave dovrebbero essere tenuti a dimostrare specifiche competenze supplementari.

(8)Per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili interne a carattere marittimo conformemente a criteri armonizzati. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione.

I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora sia necessario per garantire la sicurezza della navigazione e se del caso in collaborazione con la pertinente commissione fluviale europea, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale.

(9)Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle imbarcazioni nell’Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime richieste sulla base di criteri armonizzati, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.

(10)A causa della mancanza di attività transfrontaliere su talune vie navigabili interne nazionali e al fine di ridurre i costi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell’Unione sulle vie navigabili interne nazionali che non siano collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro. Tuttavia, i certificati dell’Unione dovrebbero consentire l’accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili non collegate.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2397

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