Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013…

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la «data di insediamento», di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dalle negoziazioni dei programmi ha dimostrato che è opportuno chiarire le norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.

(2)Al fine di agevolare la messa in atto dei servizi di consulenza e formazione da parte delle autorità di gestione degli Stati membri, lo status di beneficiario nell'ambito di detta misura dovrebbe essere esteso a tali autorità, assicurando nel contempo che il prestatore del servizio sia scelto da un organismo funzionalmente indipendente da dette autorità e che siano effettuati controlli al livello del prestatore di servizi di consulenza o formazione.

(3)Allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità, gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che partecipano a tali regimi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno dovrebbero essere ammissibili per un periodo massimo di cinque anni, tenendo debitamente conto del momento della prima partecipazione al regime.

(4)Per risultare sufficientemente attrattivi per il settore privato, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile e trasparente. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso a strumenti finanziari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile di strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è altresì opportuno stabilire che l'aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere fornito anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che, laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5)Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'attuazione del principio del divieto di doppio finanziamento in relazione all'inverdimento, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare una detrazione media fissa a tutti i beneficiari interessati che effettuano il tipo di intervento o attuano la sottomisura in questione.

(6)Attualmente gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo del reddito, che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché il calo del reddito sia superiore a una soglia minima del 20 %. Al fine di assicurare che lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia efficace e adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter definire, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il reddito di cui tener conto per l'attivazione dello strumento, in maniera flessibile. Al tempo stesso e al fine di promuovere il ricorso all'assicurazione da parte degli agricoltori, la soglia relativa al calo della produzione applicabile per tale assicurazione dovrebbe essere ridotta al 20 %. Per monitorare la spesa effettuata nell'ambito sia dello strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia dell'assicurazione, è inoltre opportuno adeguare il contenuto del piano finanziario del programma.

(7)L'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rientra già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Pertanto, l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere soppresso.

(8)Per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione per gli agricoltori di tutti i settori, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale iniziale, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sembra ostacolare il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto dovrebbe pertanto essere soppresso. È inoltre opportuno ampliare i settori che possono essere coperti da contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, in modo che i contributi possano integrare i versamenti annuali ai fondi, nonché coprire il capitale iniziale di questi ultimi.

(9)Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per gli interventi di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura degli interventi, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.

(10)L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100 % di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento fino alla chiusura del programma. Inoltre, è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un riferimento al tasso di partecipazione specifico introdotto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1515072813938&uri=CELEX:32017R2393

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