Regolamento Delegato (UE) 2018/94 della Commissione del 16 Novembre 2017 che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da Paesi terzi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 185,

considerando quanto segue:

(1)In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), l'Unione si è impegnata a consentire l'importazione in Spagna di un quantitativo annuale di sorgo pari a 300 000 tonnellate.

(2)Tra il 1o gennaio 2017 e il 7 agosto 2017 sono state importate in Spagna 103 967 tonnellate di sorgo. Durante lo stesso periodo il dazio all'importazione per il sorgo è stato fissato a 0 EUR/t in conformità del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (3). Dall'8 agosto 2017, e in seguito alla reintroduzione di un dazio all'importazione superiore a zero per il sorgo conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010, sono state importate in Spagna 26 250 tonnellate di sorgo.

(3)Per garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (4) stabilisce che è possibile applicare una riduzione del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.

(4)Tenuto conto delle condizioni del mercato del sorgo, in particolare del fatto che il suo prezzo sul mercato mondiale è superiore a quello del granturco, è opportuno applicare una riduzione forfettaria pari al 100 % del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 per quanto riguarda le quantità di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.

(5)Tenendo conto dei vincoli temporali relativi all'adozione di un atto delegato e della necessità di consentire il pieno utilizzo del contingente, è opportuno stabilire l'applicazione della riduzione forfettaria per un periodo che va oltre l'anno contingentale 2017,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di sorgo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 è fissata al 100 % del dazio all'importazione per il sorgo stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010. Tale riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0094

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