Decisione (UE) 2018/145 del Consiglio del 9 Ottobre 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell’Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, un accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) («accordo»).

(2)L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 9 giugno 2006, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio (2).

(3)L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri.

(4)In seguito alla loro adesione all'accordo, la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri e, di conseguenza, hanno automaticamente cessato di essere parti associate ai sensi dell'accordo conformemente al suo articolo 31, paragrafo 2. Ciò dovrebbe essere ribadito in una notifica da effettuare all'atto del deposito dello strumento di approvazione dell'accordo.

(5)Relativamente alle modifiche dell'allegato I dell'accordo per quanto riguarda semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione in tale allegato, che dovranno essere adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo, il potere di approvare tali modifiche a nome dell'Unione dovrebbe essere conferito alla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

(6)In tutti gli altri casi, la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza dell'Unione dovrebbe essere definita caso per caso conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(7)Poiché sia l'Unione che gli Stati membri sono parti dell'accordo, è fondamentale che cooperino strettamente tra loro. Al fine di assicurare tale stretta cooperazione e l'unità della rappresentanza esterna in sede di comitato misto e fatti salvi i trattati, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno che sia posto in essere un coordinamento delle posizioni che devono essere adottate, a nome dell'Unione e degli Stati membri, in sede di comitato misto per quanto concerne questioni che rientrano nelle competenze sia dell'Unione sia degli Stati membri prima delle riunioni del comitato misto che trattano tali questioni.

(8)L'articolo 2 della decisione 2006/682/CE contiene disposizioni sulla definizione delle posizioni che devono essere adottate in sede di comitato misto durante l'applicazione provvisoria dell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione contro Consiglio (3), tali disposizioni dovrebbero cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(9)È opportuno approvare l'accordo,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.L'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), è approvato a nome dell'Unione (4).

2.Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo (5) e a effettuare la notifica seguente:

«1.In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.

2.In seguito alla loro adesione all'Unione europea, la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri dell'Unione europea e conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo hanno cessato di conseguenza di essere parti associate ai sensi dell'accordo.».

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata dall'Unione relativamente alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 17 dell'accordo per quanto riguarda semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato I dell'accordo, previ eventuali adeguamenti tecnici necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

L'articolo 2 della decisione 2006/682/CE cessa di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

S. KIISLER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0145

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