Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione del 13 Febbraio 2018 che modifica l'allegato II della Decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(2)La decisione 92/260/CEE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi, compreso il certificato sanitario di cui all'allegato II C per i paesi terzi, tra i quali la Cina e Hong Kong, rientranti nel gruppo sanitario C in conformità all'allegato I della medesima decisione.

(3)Conformemente alla decisione 2004/211/CE della Commissione (4), sono autorizzate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina, identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione.

(4)In seguito all'istituzione di tale ZIME, quest'ultima è stata designata, sulla base di accordi contrattuali tra Hong Kong e la Cina, come centro di allenamento per cavalli da corsa di Hong Kong. Hong Kong ha chiesto che la ZIME sia inclusa nell'elenco esistente dei paesi terzi, o delle parti di territorio dei paesi terzi, in cui i cavalli registrati possono soggiornare durante il periodo di permanenza obbligatoria in aziende sotto controllo veterinario per i 40 giorni precedenti la spedizione verso l'Unione europea. A seguito della valutazione delle garanzie necessarie, la parte del territorio della Cina identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui al punto III, lettera d), terzo trattino, del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II C della decisione 92/260/CEE.

(5)La decisione 92/260/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)La decisione 93/195/CEE della Commissione (5) stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ai fini della partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X di tale decisione deve essere utilizzato per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour svoltesi nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America, con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI).

(7)Al fine di ospitare una manifestazione equestre dell'LG Global Champions Tour, svoltasi anch'essa con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale, la sede temporanea appositamente allestita per l'evento nell'area metropolitana di Shanghai è stata temporaneamente riconosciuta come zona indenne da malattie equine per un periodo di 30 giorni conformemente alle decisioni di esecuzione della Commissione 2014/127/UE (6), (UE) 2015/557 (7), (UE) 2016/361 (8) e (UE) 2017/99 (9). Dopo la costruzione di strutture permanenti, le autorità competenti cinesi hanno richiesto il riconoscimento permanente della regione CN-2 come zona indenne da malattie equine ai fini della manifestazione LG Global Champions Tour.

(8)Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi, e al fine di garantire la reintroduzione nell'Unione, in conformità alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una parte specifica del territorio della Cina per una determinata manifestazione, l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE e l'allegato X della medesima decisione dovrebbero essere modificati al fine di consentire la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati provenienti dalla manifestazione LG Global Champions Tour svoltasi a Shanghai, Cina.

(9)La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(10)La decisione 2004/211/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0218

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