Decisione (UE) 2018/343 del Consiglio del 5 Marzo 2018 relativa al rinnovo dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica Federativa del Brasile.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2005/781/CE (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (2) («accordo»).

(2)In conformità dell'articolo XII dell'accordo, l'accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le parti si siano reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo è inizialmente valido per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato consensualmente tra le parti previa valutazione nel corso del penultimo anno di ciascun nuovo periodo di rinnovo.

(3)Con decisione 2012/646/UE (3) il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

(4)Con uno scambio di lettere, datate 14 novembre 2016 e 5 gennaio 2017, le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare l'accordo per altri cinque anni.

(5)È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica federativa del Brasile, a nome dell'Unione, che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell’Accordo, conformemente all'articolo XII, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 Marzo 2018.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. DIMOV

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0343

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