Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione del 16 Marzo 2018 che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento. La parte II, punto 15, di tale allegato elenca il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.

(2)La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nell'Unione degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta in relazione ad alcune malattie che colpiscono tali animali. L'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE prevede la designazione di laboratori di riferimento dell'UE per le malattie degli animali acquatici oggetto di tale direttiva.

(3)Il regolamento (CE) n. 737/2008 (3) della Commissione ha designato il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2018. L'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE prevede un riesame delle competenze di tale laboratorio.

(4)A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la competenza del Cefas come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei non può essere prorogata per un nuovo periodo a partire dal 1o luglio 2018.

(5)Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci dovrebbe assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.

(6)Il «Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca», designato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci, dovrebbe pertanto assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.

(7)Il DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei, dovrebbe essere indicato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2023. Tale laboratorio dovrebbe inoltre essere elencato nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004. L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)Al fine di garantire la continuità delle attività dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei, è opportuno stabilire una data specifica per l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il laboratorio Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, espleta le responsabilità e i compiti di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2023.

Articolo 2

L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004, è così modificato:

1.Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danimarca»;

2.Il punto 15 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Marzo 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0455

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