Decisione (UE) 2018/539 del Consiglio del 20 Marzo 2018 relativa alla conclusione dell’Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)In conformità della decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio (2), l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo») è stato firmato il 22 settembre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)La conclusione dell'accordo rafforzerà la certezza del diritto nell'applicazione dei quadri normativi in materia di assicurazione e di riassicurazione per gli assicuratori e i riassicuratori che operano nell'Unione e negli Stati Uniti d'America, nonché migliorerà la tutela dei contraenti e degli altri consumatori attraverso la cooperazione tra le autorità di vigilanza in materia di scambio di informazioni.

(3)È opportuno approvare l'accordo,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione è approvato a nome dell'Unione. (3)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo. (4)

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato congiunto di cui all'articolo 7 dell'accordo, sentiti i pareri espressi dal gruppo di lavoro del Consiglio «Servizi finanziari» e informa tale gruppo di lavoro, se opportuno e almeno una volta all'anno, dei progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo.

Articolo 4

Le posizioni che devono essere espresse a nome dell'Unione devono essere adottate conformemente ai trattati e, pertanto, dal Consiglio, come previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea o all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Marzo 2018

Per il Consiglio

La Presidente

E. ZAHARIEVA

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0539

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