Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione del 3 Ottobre 2018 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)Il principio attivo fluoruro di solforile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.

(2)L'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 dicembre 2018. In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in data 28 giugno 2017 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo.

(3)Il 14 febbraio 2018 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha informato i servizi della Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale sarà necessario effettuare una valutazione completa. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, per effettuare una valutazione completa è consentito un periodo di 365 giorni. Nel corso di tale valutazione, l'autorità di valutazione competente può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(4)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i periodi di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2021.

(6)Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, il fluoruro di solforile dovrebbe rimanere approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 30 giugno 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 Ottobre 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.249.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:249:TOC

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