Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione dell'11 Ottobre 2018 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)Le apparecchiature a corto raggio (Short Range Devices - SRD) sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio può impedirne la libera circolazione, aumentarne i costi di produzione e provocare rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici in caso di uso non autorizzato. La decisione 2006/771/CE (2) della Commissione armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio.

(2)La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di promuovere, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'«Internet delle cose» (IoT), compresa l'identificazione a radiofrequenza (RFID). Le condizioni tecniche per l'utilizzo della gamma di frequenze 863-870 MHz per l'Internet delle cose, compresa la RFID, sono oggetto della decisione 2006/771/CE, che fissa le condizioni tecniche armonizzate generali per l'utilizzo di un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio le quali, di conseguenza, sono soggette soltanto a un'autorizzazione generale ai sensi della legislazione nazionale. La condivisione delle bande 874-876 MHz e 915-921 MHz si discosta però da tale approccio allo spettro radio per le apparecchiature a corto raggio e richiede pertanto un regime normativo specifico.

(3)Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, per aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio la Commissione ha espressamente chiesto alla CEPT nel luglio 2014, nella sua lettera di orientamento per il corrispondente sesto ciclo di aggiornamento (RSCOM 13-78rev2), di esaminare la possibilità di introdurre apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz consentendo una certa flessibilità alle amministrazioni nazionali e tutelando l'utilizzo attuale dello spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa (aeromobili e veicoli terrestri senza equipaggio, comando a distanza e telemetria, relais radio tattici, sistemi di comunicazione tattici, collegamenti di dati ecc.) e per le ferrovie.

(4)In risposta, il 6 marzo 2017 la CEPT ha presentato un addendum (RSCOM17-07) alla sua relazione 59 del 17 luglio 2016 contenente conclusioni sulla possibilità di un uso armonizzato dal punto di vista tecnico delle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz al fine di permettere l'introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di nuove apparecchiature a corto raggio che consentano nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina e IoT. Tali applicazioni da macchina a macchina e IoT si basano su apparecchiature a corto raggio interconnesse comandate da punti di accesso alla rete che, quali punti di accesso fissi di una rete di dati, fungono in tale rete da punto di collegamento per le altre apparecchiature a corto raggio alle piattaforme di servizi situate al di fuori della rete, trasferendo i dati raccolti presso i nodi terminali da esse comandati. Tali possibilità di armonizzazione tengono anche conto delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz, già armonizzata per le apparecchiature a corto raggio.

(5)Dispositivi RFID che utilizzano lo spettro radio nella gamma inferiore a 900 MHz sono disponibili quasi ovunque nel mondo. Garantire la loro piena disponibilità anche nell'Unione permetterebbe nuove possibilità di utilizzo, con ripercussioni positive per le imprese dell'Unione. Una siffatta armonizzazione mondiale potrebbe inoltre apportare benefici anche per quanto riguarda le apparecchiature a corto raggio interconnesse che consentono un'ampia gamma di applicazioni IoT, anche a basso costo, e potrebbe rendere possibili funzioni come la tracciabilità globale dei beni, o essere di aiuto agli sviluppatori innovativi di dispositivi domotici intelligenti nell'UE per migliorare la penetrazione nel rispettivo mercato. Queste nuove apparecchiature rappresentano pertanto un settore importante e in rapida crescita, con un elevato potenziale di innovazione. L'Unione dovrebbe trarre vantaggio dalla disponibilità quasi globale di tali apparecchiature e delle relative applicazioni e dalle notevoli economie di scala, con i risparmi che ne derivano, garantendo l'armonizzazione delle condizioni tecniche di utilizzo dello spettro radio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz in tutti gli Stati membri.

(6)Armonizzando le condizioni tecniche di utilizzo si instaura un ambiente prevedibile per l'uso condiviso delle frequenze, in quanto nell'ambito di una banda di frequenze destinata a una determinata categoria di apparecchiature a corto raggio vengono stabiliti, sulla base di specifici studi di compatibilità, li limiti di potenza di trasmissione, intensità del campo o densità di potenza, oltre ad alcuni parametri e restrizioni ulteriori. Tali condizioni dovrebbero essere in grado di prevenire le interferenze dannose, di promuovere un impiego affidabile ed efficiente delle bande di frequenza e di consentire la flessibilità necessaria per un'ampia gamma di applicazioni. Esse dovrebbero quindi rendere possibile il funzionamento non esclusivo e condiviso della maggior parte delle apparecchiature a corto raggio nella maggior parte degli Stati membri sulla base di un regime di autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale, analogamente a quanto avviene per le apparecchiature a corto raggio armonizzate dalla decisione 2006/771/CE. Ciò non pregiudica l'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) né l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ed è in linea con l'articolo 7 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda la possibilità di imporre, per determinate ragioni, prescrizioni ulteriori per l'uso condiviso e non esclusivo di tali bande, qualora le condizioni tecniche armonizzate o le condizioni di autorizzazione generale non siano sufficienti ad assicurare un'adeguata qualità del servizio.

(7)Le bande 873-876 MHz e 918-921 MHz non sono armonizzate per l'uso del GSM-R dal diritto dell'Unione o da una decisione del Comitato europeo per le comunicazioni, ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Pertanto, se le condizioni tecniche armonizzate nel quadro di autorizzazioni generali non sono sufficienti a tutelare un tale uso delle bande 873-876 MHz e 918-921 MHz per una estensione nazionale del GSM per le ferrovie (E-GSM-R), gli Stati membri interessati dovrebbero poter subordinare l'uso di apparecchiature a corto raggio a singole autorizzazioni non esclusive o a specifiche prescrizioni di installazione o di funzionamento, o a restrizioni geografiche, o a particolari tecniche di attenuazione delle interferenze, che non influiscano sulle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro radio nelle bande di frequenza delle apparecchiature a corto raggio. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, potrebbero in particolare fare sì che abbia luogo un coordinamento che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall'altro.

(8)Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, giacché conservano il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di tutelare l'utilizzo attuale e futuro di tali bande e delle bande adiacenti a fini militari, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, perseguendo al contempo l'obiettivo di rendere disponibile un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse secondo le condizioni tecniche definite nella presente decisione.

(9)Nel 2012, il comparto ferroviario europeo ha avviato il progetto del futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (Future Rail Mobile Communications System - FRMCS) per prepararsi all'avvento del successore del GSM-R. Dato che questo progetto non si trovava ad uno stadio sufficientemente avanzato al momento della preparazione dell'addendum (RSCOM17-07) alla relazione 59 della CEPT, l'addendum non ne tiene conto. Ne è stato preso atto in occasione della 59a riunione del Comitato per lo spettro radio, tenutasi il 15-16 marzo 2017, nella quale la Commissione è stata invitata ad adoperarsi per una soluzione che tenga conto delle possibili esigenze future del FRMCS. A tale scopo, il 19 giugno 2017 la Commissione ha organizzato un seminario con le parti interessate incentrato sull'utilizzo efficiente dello spettro radio nelle bande di frequenza 870-876 MHz e 915-921 MHz per l'Internet delle cose (IoT) e le ferrovie.

(10)Nel corso di tale seminario le parti interessate presenti (ferrovie, RFID e comunità IoT) hanno chiesto con forza di armonizzare per il futuro l'utilizzo delle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz. Alla luce degli ulteriori contributi delle parti interessate e della CEPT (RSCOM18-14) a seguito del seminario e tenuto conto del parere del Comitato per lo spettro radio, le sottobande 874,4-876 MHz e 919,4-921 MHz dovrebbero essere riservate in futuro all'uso in campo ferroviario. Dovrebbe inoltre essere resa disponibile per RFID e IoT una porzione appropriata dello spettro, perché possano apportare i loro benefici principali e perché si abbia un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Per questo motivo è necessario discostarsi dall'addendum alla relazione 59 della CEPT. Questo scostamento, tuttavia, se da un lato permette di adeguare la posizione e le dimensioni delle bande di frequenza, dall'altro rimane entro i limiti delle condizioni tecniche proposte dalla CEPT.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC

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