Decisione (Ue) 2018/1536 del Consiglio del 9 Ottobre 2018 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici riguardo all'adesione dell'Australia…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 giugno 2015 l'Australia ha chiesto di aderire all'accordo riveduto sugli appalti pubblici («accordo riveduto»).

(2)Gli impegni assunti dall'Australia in termini di ambito di applicazione sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'accordo riveduto («parti») il 7 marzo 2018.

(3)Sebbene esauriente, l'ambito di applicazione offerto dall'Australia non è completo. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per l'Australia all'ambito di applicazione dell'Unione. Le eccezioni specifiche, come indicato nel testo accluso alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione dell'Australia all'accordo riveduto e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'accordo») sull'adesione dell'Australia.

(4)Si prevede che l'adesione dell'Australia all'accordo riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.

(5)L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderirvi a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'accordo riveduto.

(6)È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato dell'accordo riguardo all'adesione dell'Australia,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici, alle specifiche condizioni di adesione definite nel testo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 Ottobre 2018

Per il Consiglio

La Presidente

KÖSTINGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC

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