Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione del 18 ottobre 2018 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure provvisorie

(1)Il 4 maggio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 (2) («il regolamento provvisorio») che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)L'11 agosto 2017 la Commissione ha avviato l'inchiesta pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostituiti per autobus o autocarri.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario dalla RPC (3). La registrazione delle importazioni è cessata l'8 maggio 2018 con l'entrata in vigore delle misure provvisorie.

1.2.Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(4)Come affermato al considerando 10 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta»), mentre l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.3.Fase successiva della procedura

(5)A seguito dell'istituzione di dazi antidumping provvisori, il denunciante, la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers and Exporters, «CCCMC»), l'Associazione dell'industria cinese della gomma (China Rubber Industry Association, «CRIA»), cinque produttori esportatori cinesi, cinque importatori indipendenti, un'associazione di importatori dell'Unione, ossia l'Association Française des Importateurs de Pneumatiques («AFIP»), e un fornitore dell'Unione («Kraiburg») hanno presentato osservazioni scritte in merito ai risultati provvisori.

(6)Il 2 luglio 2018, ben oltre la scadenza per presentare osservazioni in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, una parte interessata, Hämmerling The Tire Company GmbH, ha presentato ulteriori osservazioni in merito ai risultati provvisori. La Commissione le ha esaminate insieme ad altre osservazioni ricevute sul documento generale di divulgazione delle informazioni nella fase definitiva.

(7)Le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Le audizioni hanno avuto luogo con la CCCMC e la CRIA; tutti i produttori esportatori inclusi nel campione: Aeolus Group (4), Pirelli Tyre Co., Ltd («Pirelli») e l'importatore collegato Prometeon Tyre Group S.r.l. («Prometeon»), Giti Group (5), Hankook Group (6) e Xingyuan Group (7); due importatori indipendenti e produttori dell'Unione, associazioni e fornitori dell'Unione di materiali per il battistrada e le riparazioni a sostegno delle misure.

(8)La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalle parti interessate, le ha analizzate e, laddove opportuno, ha modificato i risultati provvisori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.263.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:263:TOC

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