Regolamento Delegato (UE) 2018/1641 della Commissione del 13 Luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento di pubblicare o mettere a disposizione gli elementi chiave della metodologia da esso utilizzata per determinare l'indice di riferimento o, se del caso, gli indici di riferimento della famiglia di indici di riferimento, i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia e le procedure di consultazione su modifiche metodologiche rilevanti e di comunicazione agli utenti di tali modifiche. Il presente regolamento specifica ulteriormente le informazioni che gli amministratori devono fornire per quanto riguarda i loro indici di riferimento significativi e critici. Esso non si applica gli amministratori che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi. Gli amministratori che forniscono sia indici di riferimento non significativi che indici di riferimento significativi o critici dovrebbero rispettare il presente regolamento in relazione agli indici di riferimento critici e significativi. Per gli amministratori di indici di riferimento non significativi l'ESMA può emanare orientamenti sulle stesse materie.

(2)Le metodologie degli indici di riferimento sono molto diverse fra loro. Gli elementi chiave specificati nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere pubblicati o messi a disposizione solo nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento in questione.

(3)Due elementi chiave della metodologia che dovrebbero essere divulgati per garantire l'affidabilità e l'accuratezza di un indice di riferimento critico o significativo sono la quantità minima e la qualità minima dei dati necessari per applicare la metodologia ed eseguire il calcolo. Inoltre, l'esercizio della discrezionalità nella determinazione degli indici di riferimento aumenta la vulnerabilità di questi ultimi alla manipolazione. Per ridurre al minimo il rischio di manipolazione, tra gli elementi chiave della sua metodologia l'amministratore dovrebbe pertanto indicare le regole chiare che esso ha individuato sui modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità.

(4Per aiutare i potenziali utenti a scegliere l'indice di riferimento più adeguato tra una serie di indici di riferimento potenzialmente idonei, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano loro di comprendere ciò che l'indice di riferimento intende misurare, quali dati vengono utilizzati e in che modo vengono selezionati, quali sono le componenti dell'indice di riferimento, chi è coinvolto nella raccolta dei dati e nel calcolo dell'indice di riferimento, in quali tempi e in quale misura può essere esercitata discrezionalità e quali sono i limiti della metodologia e i tempi e i modi in cui l'indice di riferimento potrebbe essere modificato.

(5)Affinché gli utenti e i potenziali utenti dispongano di sufficienti informazioni sul processo applicato dall'amministratore per il riesame interno della metodologia, l'amministratore dovrebbe pubblicare le sue politiche e procedure relative a tale processo, unitamente ai dettagli degli organismi interessati e ai pertinenti meccanismi di governance di cui dispone conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1011.

(6)Affinché gli utenti e i potenziali utenti comprendano in che modo l'amministratore effettuerà la consultazione su una proposta di modifica rilevante di un indice di riferimento critico o significativo nonché la motivazione di tale modifica, l'amministratore dovrebbe comunicare talune informazioni, comprese le modalità con cui valuterà l'impatto delle modifica proposta.

(7)Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita oneri eccessivi per gli amministratori degli indici di riferimento significativi (a differenza degli amministratori degli indici di riferimento critici), consentendo loro, per quanto concerne i loro indici di riferimento significativi, di scegliere di limitare la comunicazione a una serie di elementi più circoscritta, o di comunicare meno dettagli su taluni elementi.

(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2018:274:TOC

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